rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Castrignano del Capo

Gestione del carroponte di Leuca, viene assolto l’ex dirigente comunale

Al centro della lunga controversia la denuncia della Porto Turistico Marina di Leuca Spa che aveva accusato l’architetto Walter Pennetta di aver ingiustamente teso a favorire una concorrente nell'aggiudicazione della gara

LECCE – Non ci furono abuso d’ufficio e omissione di atti d’ufficio. Si è conclusa dopo, ben sette anni, con un’assoluzione una vicenda che vedeva imputato l’architetto Walter Pennetta, 57enne di Taurisano, ex dirigente del Comune di Castrignano del Capo, difeso dall’avvocato Alessandro De Matteis. La sentenza è stata pronunciata dal collegio della Seconda sezione penale (presidente e relatore Fabrizio Malagnino). Al centro di tutto, la procedura di gara pubblica indetta nel 2012 per l’affidamento della gestione del Travel Lift (carroponte) del porto di Leuca.

L’indagine era stata avviata a suo tempo dall’ex pubblico ministero Emilio Arnesano in seguito alla denuncia sporta dalla Porto Turistico Marina di Leuca Spa (società mista partecipata al 51 per cento dalla Igeco e 49 per cento dal Comune di Castrignano del Capo). Il dirigente, nello specifico, era stato accusato di aver voluto ingiustamente favorire, nell’ambito della gara, una società concorrente (la Cantieri Riuniti del Salento Srl), violando il giudicato espresso da una sentenza del Tar di Lecce (la numero 801 dell’8 aprile 2013) e non adottando i provvedimenti imposti da tale pronuncia.

In sostanza, era accaduto questo: il 23 maggio del 2012 il dirigente aveva disposto una prima esclusione della Porto Turistico dalla gara. Con la succitata sentenza del Tar, si era però annullata l’esclusione, disponendo la riammissione della Porto Turistico e l’aggiudicazione alla stessa, “una volta effettuati i controlli previsti dalla legge”.  Il 21 maggio del 2013, in esecuzione della sentenza, il dirigente aveva effettuato una nuova seduta di gara, in cui era stata riammessa la Porto Turistico ed erano state aperte le buste presentate dalle concorrenti.

Il dirigente, dopo l’apertura delle buste, aveva registrato la formalizzazione di una diffida da parte dell’impresa concorrente, la quale aveva fatto rilevare che l’offerta della Porto Turistico risultava sottoscritta il 18 maggio 2013 da un legale rappresentante in concreto privo di poteri di rappresentanza per essere decaduto dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione già il 5 maggio 2012. A supporto di tale opposizione, aveva prodotto l’ordinanza del 20 aprile 2013 del Tribunale di Lecce, Sezione commerciale, e il decreto del giudice del registro della Camera di commercio di Lecce del 24 dicembre 2012, oltre a una visura camerale aggiornata al 9 maggio 2013. Risultava che il firmatario dell’offerta era cessato dalla carica di presidente del Cda il 5 maggio 2012.

Riservandosi di decidere, il 27 maggio del 2013 Pennetta aveva alla fine disposto la seconda esclusione della Porto Turistico basandosi sulle risultanze formali esibitegli. Ma anche questa seconda esclusione era stata impugnata e annullata dal Tar prima e dal Consiglio di Stato poi, ritenendo i giudici amministrativi che, nonostante fosse stato interamente sostituito il vecchio Consiglio di amministrazione, il precedente presidente espresso dal soppiantato organo esecutivo potesse continuare ad opera in virtù della prorogatio. Così, il 30 giugno del 2014, la concessione era stata alla fine affidata alla Porto Turistico Spa.

La tesi difensiva ha mirato a provare come il dirigente, contrariamente a quanto ritenuto dall’accusa, avesse in realtà dato esecuzione alla sentenza numero 801 del 2013 del Tar, disponendo, come richiesto, nella seduta del 21 maggio 2013 la riammissione della Porto Turistico e decretando la seconda esclusione solo all’esito dei successivi “controlli di legge” che lo stesso Tar aveva fatto salvi in sentenza.

Si è insistito sul fatto che, al di là di ciò che i giudici amministrativi hanno successivamente deciso circa la legittimità della seconda esclusione, rapportando la valutazione “escludente” del dirigente al tempo e al contesto in cui era stata espressa, nessun rimprovero, né addebito penale, si sarebbe potuto muovere a Pennetta per essersi attenuto, in maniera opportuna e con prudenza, alle risultanze formali di deliberazioni e atti del Tribunale di Lecce e della Camera di commercio che rappresentavano, in forma autorevole, una “apparente” carenza di poteri di rappresentanza in capo al sottoscrittore dell’offerta per conto della Porto Turistico Spa.

Semmai, ha ritenuto la difesa, sarebbe stata anomala, sospetta e suscettibile di essere attenzionata in sede penale la diversa scelta di ammettere la concorrente nonostante le deliberazioni acquisite. Il Tribunale, alla fine, ha accertato che l’ex dirigente comunale agì in perfetta legalità e in buona fede. Ed è caduta, di conseguenza, anche la richiesta di risarcimento danni proposta in giudizio dalla Porto Turistico Marina di Leuca Spa, costituitasi parte civile.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Gestione del carroponte di Leuca, viene assolto l’ex dirigente comunale

LeccePrima è in caricamento