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Martedì, 19 Marzo 2024
Cronaca

Collaudatore vince la causa contro Ntc: sancita assunzione dal 2015

In tre anni e mezzo sono stati 111 i contratti di somministrazione firmati, ma per la Corte d'Appello l'azienda ha eluso il divieto di interposizione di manodopera. Al pilota riconosciuto il terzo livello del contratto dei metalmeccanici

LECCE – Secondo i giudici della Corte d’Appello del Tribunale del lavoro, l’azienda avevo bisogno proprio di quel collaudatore, eppure non intendeva stabilizzare il suo rapporto di lavoro che rimaneva somministrato da un’agenzia interinale (Manpower e prima ancora da Obiettivo Lavoro).

E così, pur nella formale legittimità di una serie di 111 contratti di somministrazione di breve durata, che spesso si interrompevano il venerdì per riprendere il lunedì successivo, il lavoratore della Nardò Technical Center ha prestato le sue specifiche competenze per ben tre anni e mezzo.

Del resto il collegio giudicante – presidente Daniela Cavuoto, estensore Maria Grazia Corbascio – ha chiarito che per l’azienda erano fondamentali l’aspetto fiduciario e le qualità professionali dell’uomo e non la semplice manodopera di un lavoratore che rispondeva ai requisiti di un determinato inquadramento contrattuale. Ntc infatti indicava all’agenzia interinale i nominativi dei lavoratori di cui aveva bisogno.

Per la Corte d’Appello di Lecce l’azienda ha violato il divieto di interposizione di manodopera: “L’adozione formale dei meccanismi del contratto di somministrazione di lavoro, quando è finalizzata a scegliere il prestatore intuitu personae, assume quindi carattere fraudolento perché viola il divieto di interposizione e, nel contempo, elude il sistema di norme imperative che presidia il contratto a termine, così incorrendo nella sanzione della nullità. Tanto, anche in coerenza con i principi generali espressi dalla normativa comunitaria che ha tra i suoi obiettivi quello di prevenire l’abuso del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale”, ha spiegato l’avvocato Francesca Cursano, che ha seguito il lavoratore insieme a Fiom-Cgil e Nidil-Cgil.

I giudici hanno sancito l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 2015 e hanno disposto il pagamento al pilota di cinque mensilità corrispondenti al terzo livello del contratto collettivo nazionale metalmeccanico. Ntc deve versare anche la differenza intanto maturata al livello retributivo e pagare le spese legali.

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