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Cronaca

Colpa medica, liquidazione del danno, gli ermellini: le tabelle milanesi non sono obbligatorie

Respinto il ricorso di un cittadino che sosteneva di aver ottenuto un risarcimento dalla’Asl di Lecce non congruo poiché i giudici avevano utilizzato i “loro” parametri

LECCE - Si era rivolto alla Corte di Cassazione perché sosteneva di aver ottenuto dalla Azienda sanitaria locale di Lecce un risarcimento quantificato in modo errato, poiché i giudici si erano attenuti alle tabelle della Corte d’appello di Lecce, anziché a quelle del tribunale di Milano.

Ma gli “ermellini” della VI sezione civile, presieduta dalla giudice Adelaide Amendola, hanno respinto il ricorso del cittadino che subì un danno durante un intervento chirurgico, chiarendo che: “Sostanziandosi le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale in regole integratrici del concetto di equità (atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante), le stesse devono ritenersi un mero criterio-guida, e non già una normativa di diritto, con la conseguenza che non comporta violazione dei violazione equitativa la liquidazione del danno non patrimoniale operata con riferimento a tabelle diverse , qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente  a quello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione”.

avvocate Basurto e Macrì-2-2E’ quanto si legge nella sentenza (la numero 25845) emessa ieri dalla Corte Suprema che ha accolto la tesi avanzata dall’azienda sanitaria, attraverso le avvocate Maria Cristina Basurto e Loredana Macrì (nella foto), ritenendo infondati e inammissibili i motivi del ricorrente, condannandolo al rimborso delle spese processuali (per un importo complessivo di seimila euro) in favore della stessa Asl.

Quest’ultimo – hanno osservato i giudici in un successivo passaggio della sentenza – avrebbe anche omesso di indicare se e in quale misura l’utilizzo di una tabella diversa da quella milanese abbia determinato una liquidazione a lui sfavorevole, ritenendo così inammissibile la sua istanza per carenza di interesse.

"Nel caso di specie, ciò si è tradotto in un consistente risparmio di denaro per lAsl Lecce e, dunque, per le casse pubbliche; ma, in teoria, dallinsegnamento della Suprema Corte ne deriva che sarebbe possibile anche lopposto, ossia una quantificazione maggiore del danno rispetto a quanto previsto dalle tabelle milanesi", il commento dei legali.

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