rotate-mobile
Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Tarsu e cartelle di pagamento

COMUNICATO STAMPA IN MATERIA DI TARSU

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccePrima

COMUNICATO STAMPA 18.5.2013 IL COMUNE NON NOTIFICA L'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU? LA CARTELLA DI PAGAMENTO E' DA CONSIDERARSI NULLA. La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce annulla la cartella di pagamento per la Tarsu, perché non preceduta dall'atto presupposto e condanna l'Ente al pagamento delle spese. ALEZIO - E' illegittima la cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento Tarsu) poiché la nullità o l'omissione della notifica dell'atto presupposto costituiscono vizi procedurali che comportano la nullità dell'atto consequenziale notificato, minando tali vizi, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria. E' quanto disposto in merito da una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce del 14.5.2013 (Pres. Fiorella, Giudice relatore Quarta) che accogliendo in toto la tesi dell'Avvocato Mirko Petrachi ha annullato la cartella di pagamento per Tarsu, anche in virtù della mancata allegazione dell'accertamento in essa richiamato. Tutto ciò, spiega l'Avv. Petrachi difensore del contribuente, in evidente contrasto con quanto disposto dall'art. 7, comma 1, dello Statuto del Contribuente il quale prescrive che "se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama". Si è, dunque, di fronte - continua l'Avv. Petrachi - ad una ipotesi di nullità della cartella di pagamento, per mancato rispetto dell'iter procedimentale previsto dalla legge, finalizzato a portare a conoscenza del destinatario dell'atto, le ragioni che hanno indotto l'amministrazione ad adottare l'atto stesso. Nel caso di specie, il contribuente aletino s'è visto recapitare quale primo atto, proprio la cartella di pagamento per il pagamento della Tarsu, sebbene la stessa cartella facesse riferimento, al suo interno, ad un presunto avviso di accertamento che la ricorrente non ha mai ricevuto. Da qui, l'accoglimento delle eccezioni prospettate dal difensore del contribuente e l'annullamento della cartella con condanna del Comune di Alezio al pagamento delle spese processuali.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Tarsu e cartelle di pagamento

LeccePrima è in caricamento