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Cronaca Castrignano del Capo

Concessioni balneari: no a sospensiva in attesa della discussione sul merito

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto la richiesta del Comune di Castrignano del Capo che aveva prima concesso e poi ritirato la proroga al 2033, poi legittimata dal Tar di Lecce

CASTRIGNANO DEL CAPO – La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensione cautelare - avanzata dal Comune di Castrignano del Capo - degli effetti della sentenza con cui a novembre il Tar Puglia (Lecce), aveva annullato il ritiro in autotutela della proroga delle concessioni balneari a due società: una gestisce il Samarinda e il Samarinda Beach House, l'altra il Lido Azzurro, sulla costa di Santa Maria di Leuca.

I giudici non sono entrati nel merito della legittimità delle proroghe fino al 2033 rispetto al diritto dell’Unione Europea e del conflitto potenziale tra norme nazionali e quelle comunitarie, questioni che saranno affrontate in udienza collegiale, ma si sono limitati a dire che non esiste nel frattempo per il Comune il pericolo che lo status quo determini un danno irreparabile per l’ente (periculum in mora).

Per i portatori di interesse, come Mauro Della Valle, presidente della Federazione Imprese Demaniali, si tratta di una decisione importante: “Finalmente è messa in sicurezza l’impresa balneare a noi associata, il Lido Azzurro di Santa Maria di Leuca. Auspichiamo che questo sia un forte momento di riflessione per il nuovo Parlamento, perché questo vuol dire che i giudici del Consiglio di Stato ancora una volta stanno dando tempo alla politica di riordinare il sistema italiano”. Lo stabilimento era rappresentato in giudizio dai legali Leonardo Maruotti, Francesco Romano e Francesco Vetrò.

L’avvocato Danilo Lorenzo, che assiste la società “Capo di Leuca srls” (Samarinda), si spinge oltre: “Mi auguro che dopo queste pronunce prima del Tar Lecce e poi del massimo giudice amministrativo, i Comuni ancora inadempienti facciano il loro dovere e procedano all’applicazione della legge nazionale, prorogando i titoli concessori sino alla data voluta dal legislatore”. L'interpretazione del presidente del Tar Lecce, Antonio Pasca, in sostanziale controtendenza rispetto all'orientamento della giurisprudenza italiana ed europea, verte su due punti: per il primo spetta solo al giudice e non al funzionario comunale disapplicare una norma nazionale che confligge con quella comunitaria, perché illegittima e non nulla; per il secondo, invece, la direttiva Bolkestein, che disciplina la libera concorrenza in tema di concessioni demaniali, non sarebbe auto-esecutiva, ma dovrebbe essere mediata e recepita da una norma nazionale.

Ovviamente, tra fase cautelare e udienza di merito c’è una gran bella differenza: basti ricordare il contenzioso per il cosiddetto premio di maggioranza dopo le amministrative leccesi nel 2017. Il Consiglio di Stato accolse la richiesta di sospensiva della sentenza del Tar di Lecce che aveva assegnato al centrodestra la maggioranza, ma in fase di trattazione del merito la confermò nei suoi presupposti creando quindi le definitive condizioni giuridiche per la cosiddetta “anatra zoppa” a Palazzo Carafa.

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