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Cronaca

Estimi, mazzata dal Consiglio di Stato: definitivi gli accertamenti non contestati

"Rivincita" dell'Agenzia delle entrate e del ministero dell'Economia: smentito il Tar di Lecce che aveva neutralizzato la revisione del classamento degli immobili. Salvi, per ora, coloro che hanno fatto ricorso in commissione tributaria provinciale

LECCE – Brutte notizie per i proprietari di immobili siti a Lecce che non hanno fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale: l’avviso di accertamento di revisione del classamento è definitivo. Lo ha deciso il Consiglio di Stato che oggi ha comunicato il dispositivo della sentenza con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e del ministero dell’Economia contro la decisione del Tar di Lecce che aveva invece annullato tutto l’iter che aveva portato alla revisione degli estimi catastali sula gran parte del territorio comunale. La conseguenza pratica sarà l’aumento della rendita catastale, in media del 20 per cento.

Salvi, almeno in attesa della discussione dei ricorsi che l’Agenzia delle Entrate sta predisponendo in sede regionale, coloro – e sono stati migliaia - che invece si sono opposti davanti al giudice tributario nei termini previsti, vedendosi sistematicamente riconosciute le proprie ragioni. Il supremo tribunale amministrativo ha rimarcato il difetto di giurisdizione del Tar alla luce dell’interpretazione dell’articolo 74, “Attribuzione o modificazione delle rendite catastali” della legge numero 342 “Misure in materia fiscale”. In pratica, la notifica dell’atto di accertamento realizzato secondo le previsioni di questa norma rende da una parte quest’ultimo impugnabile, dall’altra però estende la giurisdizione sulla materia al giudice tributario, e in maniera per giunta esclusiva. Non è quindi il Tar legittimato a discutere l’iter che ha portato a quell’accertamento.

Insomma, la mossa di Codacons, Adusbef e Adoc a tutela dei cittadini che non avevano agito davanti alla Commissione tributaria provinciale – anche per una questione di costi del ricorso tributario -, e alla quale si era associato in seconda battuta il Comune di Lecce (che pure aveva dato l’input all’allora Agenzia del territorio a procedere), è stata neutralizzata da una sentenza che farà molto dibattere in giurisprudenza. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto infatti come le valutazioni fatte dai giudici del Tar di Lecce, nel riconoscere la propria giurisdizione, fossero in linea generale corrette, ma comunque non applicabili al caso in questione, proprio perché definito dall’articolo 74 della legge del 2000 che ha esteso la competenza del giudice tributario. Adesso quindi la palla passa alla Commissione tributaria regionale. In ultimo grado deciderà la Corte di Cassazione.

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