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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

“Contratto tra amministrazioni senza gara in contrasto col diritto europeo”

È questo quanto afferma la Corte di giustizia europea in merito alla convenzione stipulata tra Asl Lecce e Università del Salento, per un incarico di verifica sulla vulnerabilità sismica degli edifici ospedalieri della provincia

LECCE – Un contratto stipulato tra amministrazioni pubbliche senza previa gara si pone in contrasto con il diritto dell’Unione europea. È questa nella sostanza l’affermazione della Corte di Giustizia europea, che, occupandosi della convenzione stipulata tra l’Asl Lecce e l’Università del Salento per l’esecuzione di un incarico di verifica della vulnerabilità sismica di tutti gli edifici ospedalieri della provincia di Lecce, dietro corrispettivo di 200mila euro, ha affermato il principio di notevole rilevanza giuridica valevole, non solo per il territorio nazionale ma altresì per gli altri Stati dell’Unione.

Il contrasto si riscontra allorquando la cooperazione tra gli enti non abbia il fine “di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti”.

Per questo, l’ordine degli ingegneri della provincia di Lecce, difeso dall’avvocato Pietro Quinto, era insorto innanzi al Tar di Lecce impugnando la decisione della Asl di affidare al personale del dipartimento di ingegneria dell’Università del Salento le verifiche antisismiche sugli edifici ospedalieri normalmente eseguite a mezzo di bandi pubblici da professionisti abilitati. Nel ricorso al Tar si affermava che la convenzione, così come stipulata, violava la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e non poteva farsi rientrare nella ipotesi di un “partenariato pubblico-pubblico”.

Il Tar accoglieva il ricorso annullando gli atti di conferimento dell’incarico ed affermando la violazione della normativa in materia di gare pubbliche. L’Università e la Asl proponevano quindi appello al Consiglio di Stato rivendicando la legittimità della convenzione perché rientrante – a loro dire - nella previsione degli accordi previsti dalla legge 241 del 1990 e cioè nelle intese di collaborazione tra pubbliche amministrazioni. Il Consiglio di Stato, in presenza di analoghe vicende che avevano interessato altre amministrazioni pubbliche, decideva di porre una questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia per verificare la compatibilità della normativa nazionale in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni con i principi comunitari in materia di appalti.

La discussione sulla controversia ha avuto luogo a Bruxelles nel marzo 2012 con la partecipazione altresì dei rappresentanti di altri Paesi dell’Unione anch’essi interessati alla definizione della questione. Nell’occasione, l’avvocato Quinto ha dimostrato che l’oggetto dell’incarico, così come definito dalle direttive della Protezione Civile anche a seguito delle tragiche vicende del terremoto dell’Aquila, consisteva nella verifica delle caratteristiche costruttive degli edifici pubblici interessati dall’accertamento e quindi del grado di sostenibilità di rischi dipendenti da eventi sismici. Il tutto sulla base di canoni già stabiliti senza alcun carattere di innovazione scientifica ed anzi con la necessità di un riscontro obiettivo rispetto alle direttive ministeriali. Si trattava peraltro di un incarico oneroso (200mila euro) per il quale sarebbe stato opportuno un confronto concorrenziale coinvolgendo gli studi di ingegneria idoneamente attrezzati.

La Corte di Giustizia con la motivata decisione, esaminando i vari aspetti della questione,  ha rilevato che un contratto a titolo oneroso stipulato tra ubbliche amministrazioni ed aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria costituisce un appalto pubblico; che sulla base della decisione di rinvio operata dal Consiglio di Stato il contratto tra l’Asl e l’Università ha come contenuto preponderante una attività di competenza di ingegneri ed architetti e non può farsi rientrare nella categoria della ricerca scientifica. Inoltre l’oggetto del contratto non sembra garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico tra l’Asl e l’Università.

Aggiunge la sentenza che la convenzione in argomento che prevedeva anche la possibilità per l’Università di utilizzare prestazioni esterne potrebbe determinare discriminazioni alle regole della concorrenza. La corte di giustizia ha quindi concluso affermando il principio di diritto che definisce i limiti di un possibile accordo tra Enti in deroga alla normativa degli appalti pubblici e ha rimesso, come dispone la procedura, al Giudice nazionale la definitiva decisione del giudizio pendente. Il Consiglio di Stato pertanto deciderà l’appello sulla sentenza del Tar di Lecce facendo applicazione dell’accertamento pregiudiziale effettuato dalla Corte di Giustizia di Bruxelles.

Particolare soddisfazione è stata espressa dall’ingegnere Daniele De Fabrizio, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce, per i  principi affermati dalla Corte che tutelano gli interessi degli ingegneri dell’Unione evitando iniziative elusive della normativa che impone specificatamente, nell’espletamento dei servizi di ingegneria ed architettura, di fare ricorso a gare pubbliche aperte a tutti i professionisti dell’Unione.

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