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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

Da Regione e Asl no a una nuova Tac, ma il Tar annulla il provvedimento

I giudici amministrativi leccesi hanno accolto il ricorso ricorso proposto dal titolare di una struttura sanitaria salentina

LECCE – I giudici della seconda sezione del Tar di Lecce hanno accolto il ricorso proposto dal titolare di una struttura sanitaria salentina per l’annullamento del provvedimento di diniego del parere di compatibilità per l’installazione di una Tac.

La vicenda ha avuto inizio dopo il provvedimento con cui la Regione Puglia ha negato il rilascio del parere di compatibilità all’installazione del grande macchinario diagnostico, dichiarando che, per il territorio dell’Asl di Lecce, il fabbisogno di Tac è saturo in quanto, come osservato dalla stessa Asl in risposta a quesito regionale, “dalla documentazione in atti si rileva che attualmente risultano installate e funzionanti 24 Tac di cui 12 presso strutture pubbliche e 12 presso centri privati accreditati”.

La struttura sanitaria, operante in regime ambulatoriale privatistico nella branca specialistica di radiologia diagnostica, si è vista così costretta ad impugnare, attraverso il proprio legale, l’avvocato Alfredo Matranga, il provvedimento di diniego dinanzi al giudice amministrativo rilevando, in particolare, la circostanza per cui l’autorizzazione richiesta è finalizzata all’esercizio dell’attività sanitaria nel libero mercato e quindi senza alcun costo per il servizio sanitario nazionale e regionale, non operando la struttura ricorrente in regime di accreditamento istituzionale.

Il Tar di Lecce, accogliendo in pieno tutte le tesi difensive della struttura ricorrente, ha annullato il provvedimento di diniego evidenziando come una politica di contenimento dell’offerta sanitaria non può tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda; inoltre, deve sottolinearsi, ancora una volta, l’irrilevanza dei criteri di contenimento della spesa sanitaria, non versandosi a fronte di soggetti che operino in accreditamento”.

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