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Cronaca

Fermo amministrativo illegittimo? Equitalia condannata al risarcimento dei danni

Questo ha deciso il Tribunale di Lecce a i danni dell'agenzia ponendo fine ad un contenzioso che riguardava un contribuente, che si era visto iscrivere l'atto sulla autovettura di proprietà a garanzia di un debito erariale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccePrima

LECCE - Equitalia condannata al risarcimento del danno per la illegittima iscrizione di fermo amministrativo sulla autovettura di un contribuente, perchè avvenuta "sine titulo" (senza titolo) in quanto la commissione tributaria provinciale di Lecce aveva sospeso le cartelle di pagamento sottese alla procedura di fermo. E' questo quanto ha statuito con propria sentenza il Tribunale di Lecce, ponendo così fine ad un contenzioso che riguardava un contribuente leccese, che si era visto iscrivere il fermo amministrativo sulla unica autovettura di sua proprietà a garanzia di un debito erariale.

 

Il contribuente, assistito dall'avvocato Mirko Petrachi, ha così instaurato un giudizio teso ad ottenere il risarcimento del danno a causa dell'illegitimo modus operandi dell'agente della riscossione. Nel corso del dibattito è stato, infatti, esposto il fatto che il contribuente, nel corso del giudizio tributario svoltosi innanzi alla Commissione tributaria di Lecce, aveva ottenuto la sospensione della efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali sottese alla procedura di fermo.

 

Il Tribunale di Lecce ha, dunque, fatto proprie le ragioni esposte dall'avvocato Petrachi, accertando la responsabilità di Equitalia "perchè, pur edotta del provvedimento di sospensione delle cartelle in discorso, provvedeva ad iscrivere fermo amministrativo sull'unica autovettura del contribuente, per il mancato - ma sospeso - pagamento delle stesse, per poi cancellarlo e chiedere la declaratoria di cessata materia del contendere, nel momento in cui si costituiva innanzi alla commissione tributaria provinciale di Lecce, perchè adìta dal contribuente per l'annullamento della illegittima iscrizione".

 

Si legge nella sentenza che "l'agente della riscossione è un ente preposto all'incasso dei crediti in base alle leggi e ai regolamenti, cioè previo esame della regolarità dell'ordine impartito dagli enti pubblici richiedenti, nonchè valutazione dei limiti entro cui l'ordine stesso può essere eseguito". In particolare, è stato osservato che "Equitalia ha l'obbligo di controllare la regolarità formale e sostanziale dei ruoli nonchè predisporre le cartelle esattoriali ed eseguire la procedura esecutiva seguendo le leggi".

 

In sostanza, spiega l'avvocato Petrachi, Equitalia "è obbligata a verificare la reale sussistenza del credito presupposto all'esecuzione od alla misura cautelare"; pertanto, la "grave negligenza nell'adempimento di questi doveri può dar luogo ad ingenti risarcimenti del danno, a titolo di responsabilità per lite temeraria, a causa del mancato uso di un minimo di diligenza e controllo della legittimità dei propri atti".

 

A causa di questo illegittimo comportamento tenuto da Equitalia, la stessa è stata condannata a risarcire il contribuente dei danni subiti, nonchè al pagamento delle spese di giudizio.

 

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