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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Figli naturali, per il Tribunale civile resta prevalente la "verità" legale

Una donna sostiene di essere nata dal rapporto extraconiugale di un uomo, dimostrabile dal Dna, avanzando diritti. Ma il principio sancito dalla recente riforma della filiazione non ha fatto venir meno il divieto di attuare la domanda di riconoscimento della paternità giudiziale oltre termini prestabiliti

LECCE - La riforma del Governo Renzi in materia di totale equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, attraverso il riconoscimento della paternità da parte del genitore biologico anche se unito in matrimonio con una persona diversa all’epoca del concepimento, non ha travolto i limiti e gli strumenti processuali per il riconoscimento in sede giudiziaria della filiazione naturale.

Il principio è stato affermato dalla seconda sezione civile del Tribunale di Lecce (presidente estensore Giovanni Romano, a latere Ida Cubbiciotti e Adele Ferraro) in una sentenza depositata in questi giorni. E' una delle prime applicazioni della riforma della filiazione.

La vicenda si svolge in un piccolo centro della provincia di Lecce. La ricorrente, registrata all’anagrafe come figlia legittima dei propri genitori, sostiene di essere figlia di un uomo, a sua volta sposato e con figli, con il quale la madre avrebbe intrattenuto una relazione extra-coniugale. Ciò sarebbe comprovabile attraverso il test del Dna.

Nei confronti della vedova dell’uomo e dei quattro figli, suoi eredi, la giovane ha chiesto quindi al Tribunale di essere riconosciuta quale figlia naturale del rispettivo loro marito e padre per esercitare prerogative e rivendicare diritti, anche di natura alimentare ed ereditaria rispetto al patrimonio del defunto genitore.

A tale pretesa si è opposta la vedova, difesa in giudizio dall’avvocato Pietro Quinto, il quale ha eccepito l’improponibilità ed inammissibilità della domanda perché, anche nel sistema delineato dalla legge Renzi, non è consentito chiedere di essere riconosciuto come figlio naturale di altro padre se prima non si demolisce lo status di figlio legittimo del genitore legale, risultante dai registri anagrafici, attraverso un preventivo giudizio che deve essere promosso entro il termine di decadenza fissato dalla legge. Azione, questa, che la ricorrente non ha mai proposto e non potrebbe più proporre perché fuori termine.

Di contrario avviso invece il pubblico ministero, altra parte in causa nel giudizio che ha espresso parere favorevole all’accoglimento della domanda. Il Tribunale ha accolto le argomentazioni difensive dell’avvocato Quinto, rilevando come il principio sancito dalla riforma della filiazione, secondo cui “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”, non ha fatto venir meno il divieto di attuare la domanda di riconoscimento della paternità giudiziale “in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova”, stabilito dal codice civile.

La riforma – ha precisato il Tribunale – non ha comportato l’unificazione delle azioni di stato, come avviene in altri Paesi, la cui legislazione privilegia, in ogni caso, il principio della verità biologica, posto che permane il divieto di esperire l’azione di stato diretta a fare conseguire al soggetto lo stato di soggetto nato fuori dal matrimonio in contrasto con lo stato di figlio (olim “legittimo”) risultante dall’atto di nascita”.

“Facendo applicazione del principio di diritto affermato dal Tribunale di Lecce, valevole in linea generale e nel caso specifico, – ha evidenziato l’avvocato Quinto - non è rilevante stabilire se la ricorrente sia stata o meno procreata da colui che indica come suo vero padre, poiché ella non ha mai contestato a tempo debito il proprio status di figlia legittima, ossia nata all’interno del matrimonio tra i suoi genitori anagrafici, e questa è una verità “legale” che non si può aggirare in alcun modo, a tutela della stabilità e certezza delle molteplici situazioni correlate allo stato della persona che si assommano nel corso della vita di ciascuno di noi”.

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