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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Gallipoli

Imbarcazioni e acquascooter, avviso ai naviganti: restate lontani dalla costa

Emanata dalla Capitaneria di porto di Gallipoli la nuova ordinanza che disciplina la navigazione sotto costa. E intanto gli acquascooter non possono navigare a motore ad una distanza inferiore ai 400 metri dalla spiaggia

 

GALLIPOLI – Con quasi 200 chilometri di coste salentine, siete avvisati. Diportisti, soprattutto. Compresi i patiti degli acquascooter. E non vi sognate di fare passerella con le vostre imbarcazioni sotto costa, a pochi metri dai bagnanti, come se invece vi trovaste nella piazza del paese, perché la nuova ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli che disciplina la navigazione sottocosta, parla molto chiaro.

Ed ecco allora i passaggi salienti della direttiva: per quanto concerne la navigazione sottocosta, rimangono confermati i limiti di velocità per tutte le unità sia a vela che a motore, nonché per gli idrovolanti ammarati, le quali unità, quando si trovano ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle scogliere a picco e 1000 metri dalle spiagge, devono navigare con gli scafi in dislocamento e, comunque, a velocità non superiore a 10 nodi.

Novità importanti, invece, per gli acquascooter, che non possono navigare a motore ad una distanza inferiore ai 400 metri dalla costa nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 13, e dalle 15 alle 17, se non per raggiungere la zona navigabile al largo utilizzando i corridoi di lancio.

Rimangono confermati i limiti delle zone di mare riservate alla balneazione, rispettivamente ai 200 metri in corrispondenza delle spiagge e delle scogliere basse, ed ai 100 metri dalle scogliere alte a picco sul mare. In questi specchi acquei, in armonia con le regole regionali, è assolutamente vietata la navigazione con qualsiasi tipo di natante, ivi compresi i pattini, iole, canoe e similari.

Permangono, inoltre, nel periodo compreso  tra il 20 giugno ed il 15 settembre ulteriori zone di mare riservate alla balneazione a Gallipoli (tratto di mare prospiciente la città vecchia), Porto Cesareo (tratto di mare compreso tra lo stabilimento balneare denominato “Tabù” e l’isolotto antistante, nonchè gli specchi acquei circostanti gli altri isolotti posti ad una distanza di 500 metri dalla costa) ed Ugento (tratto di mare compreso tra l’imboccatura del porto lato est e la congiungente lo scoglio “la Terra” ed i successivi 4 scogli affioranti, nonché il tratto ricompreso tra la costa e lo scoglio “Pazzi”).

A tutela dell’incolumità dei bagnanti, corre l’ obbligo di avvalersi, per quanti vogliono spingersi, a nuoto, oltre la zona riservata alla balneazione, del segnale, prescritto per i subacquei, ovvero un pallone galleggiante di colore rosso sovrastato da una bandierina rossa con barra diagonale bianca ben visibile e sagola galleggiante di lunghezza non superiore a tre metri.

Fermo restando il divieto della pesca subacquea ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti, già previsto dal Regolamento della pesca marittima, e gli altri limiti già imposti da provvedimenti emanati dall’Autorità competente, è consentita l’attività di pesca, sia sportiva che professionale, oltre i 50 metri dalle scogliere a picco sul mare laddove non sia presente attività di balneazione.

Per una più puntuale cognizione la predetta ordinanza è reperibile sul sito della Guardia costiera  sotto la voce “Ordinanze”. 

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