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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Gasdotto Tap, il Tar Lazio respinge i ricorsi di Comune e Regione

Per i giudici della Terza Sezione il governo ha agito correttamente. Inoltre il terminale di ricezione non sarebbe assoggettabile alla direttiva Seveso

LECCE – Nel giro di poche ore Tap incassa un doppio successo sul fronte giudiziario. Con due sentenze, infatti, la terza sezione del Tar del Lazio ha respinto due ricorsi della Regione Puglia e uno del Comune di Melendugno. Non è una vittoria definitiva, perché resta sempre aperta la strada del Consiglio di Stato.

I punti sui quali erano incardinate le ragioni degli enti territoriali erano sostanzialmente tre: la necessità dell’applicazione al progetto di terminale di ricezione della cosiddetta normativa Seveso, quella sul rischio di incidenti rilevanti, dal nome della località brianzola nella quale nel luglio del 1976 si verificò la fuoriuscita e la dispersione di una diossina particolarmente tossica; l’illegittimità della procedura seguita per superare il dissenso espresso dalla Regione Puglia per quanto riguarda la localizzazione dell’approdo; l’illegittimità della procedura di valutazione di impatto ambientale perché il progetto presentato non avrebbe contemplato l’opera nella sua interezza, ma solo una parte.

I giudici romani, pur riconoscendo la complessità della vicenda, hanno ritenuto di non accogliere i ricorsi argomentando, in sintesi, che l’iter seguito è stato così lungo e articolato da consentire l’esame da parte degli organi competenti di tutti gli aspetti rilevanti, compreso quello dell’approdo che pure era valso il parere negativo del ministero dei Beni Culturali (Mibact), in contrasto con quello del dicastero dell’Ambiente (Mattm). Per il Tar del Lazio la modalità seguita dal governo per risolvere la divergenza – validando con delibera del Consiglio dei ministri la valutazione di impatto ambientale del Mattm con prescrizioni per la società proponente – è stata corretta tanto quanto lo è stata la procedura adottata per superare la posizione palesemente contraria della Regione Puglia. Il governo, spiega la sentenza, ha agito nel pieno delle sue funzioni che sono anche quelle di “alta amministrazione” cioè di raccordo tra l’indirizzo politico e l’attività amministrativa.

Per quanto concerne la pertinenza della normativa Seveso, i giudici hanno escluso che il terminale di ricezione possa essere considerato una stabilimento dove avviene la manipolazione di una sostanza pericolosa. Inoltre l’estromissione degli organismi tecnici regionali dal procedimento sarebbe ineccepibile in quanto se da una parte è vero che una legge del 2008 attribuisce alla Regione specifiche competenze in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti, è altrettanto vero che la stessa legge non può dirsi operante perché non è stato ancora stipulato il previsto accordo quadro con lo Stato.

Fuori dalle aule giudiziarie resta aperto un altro fronte, quello sostanziale relativo all'ottemperanza da parte di Tap alle prescrizioni, elemento necessario all'apertura del cantiere che l'autorizzazione ministeriale unica impone entro la metà di maggio. L'amministrazione comunale di Melendugno e il comitato che si oppone alla realizzazione del gasdotto ritengono che la società non abbia adempiuto a nessuno dei suoi 58 obblighi e che difficilmente, a questo punto, avrà il tempo di farlo.

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