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Cronaca Ugento

I giudici amministrativi "aprono" alla nuova struttura turistica ad Ugento

Pronuncia del Tar Lecce, che ha accolto il ricorso del gruppo Andidero, contro il diniego di autorizzazione paesaggistica rilasciato dalla sovrintendenza: l'esistenza di un sistema carsico non costituirebbe ostacolo decisivo

UGENTO - Con una importante pronuncia, il Tar di Lecce ha accolto il ricorso proposto dal consorzio di SviluppoTuristico di Ugento, riconducibile al gruppo Andidero, contro il diniego di autorizzazione paesaggistica rilasciato dalla sovrintendenza. Al centro della contesa legale un progetto turistico alberghiero, da realizzarsi in prossimità dell'abitato di Torre San Giovanni, a nord-ovest della frazione medesima, in località denominata "centro colonico".

L'estensione dell'area interessata dal piano di lottizzazione (settore 51) è di circa 250 mila mq di cui oltre un terzo destinati ad attrezzature sportive, verde pubblico e verde privato. Nella realizzazione delle strutture di uso comune verranno recuperate le cave di calcare ormai esaurite e spesso ricettacolo di abbandono incontrollato di rifiuti.

Il comitato urbanistico regionale, già nel 1998, aveva espresso parere favorevole sotto l'aspetto paesaggistico al piano di lottizzazione riguardante il progetto. Tuttavia con provvedimento del 1° ottobre 2012 la sovrintendenza aveva deciso di bloccare l'iter in virtù di quanto previsto dal Putt della Regione Puglia approvato nel 2000.

Il Tar, in sede cautelare ha sospeso, accogliendo la tesi dell'avvocato Saverio Sticchi Damiani, legale del gruppo Andidero, il diniego di autorizzazione paesaggistica, non avendo ritenuto necessaria una nuova valutazione sotto questo profilo. Il giudice amministrativo ha inoltre ritenuto che l'ulteriore impedimento individuato dalla sovrintendenza, ossia l'esistenza nell'aria di intervento di un sistema carsico, non costituisca un ostacolo decisivo in quanto già valutato nella relazione paesaggistica allegata al piano di lottizzazione.

Sembra dunque essersi sbloccato l'iter per la realizzazione di una struttura turistica composta da fabbricati a basso indice di fabbricazione (0,80mc/mq), la cui altezza dei corpi edilizi é assolutamente contenuta (massimo 8,50 m), e in cui c'é presenza di ampie zone verdi e di uso pubblico: "Pur trattandosi di una ordinanza cautelare - spiega l'avvocato Sticchi Damiani -, il Tar ha fornito delle motivazioni molto puntuali circa la presunta illegittimità dello stop imposto dalla sovrintendenza e ha anche riconosciuto la sussistenza di un  grave danno economico per l'imprenditore che intende realizzare il progetto derivante dalla permanenza dell'attuale situazione di paralisi".

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