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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Cavallino

Impianto rifiuti vicino a case e negozi: il Tar dice no

La Provincia di Lecce aveva rilasciato all'Ecologia Levante Srl l'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto nei pressi di Cavallino. I residenti si sono opposti

LECCE - Sono illegittime le determinazioni dirigenziali del 27 novembre 2008 e del 28 gennaio 2009 con cui la Provincia di Lecce ha rilasciato, in favore della società Ecologia Levante Srl, l'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di recupero rifiuti mediante processi di digestione anaerobica e compostaggio, con una sezione di produzione di energia elettrica nei pressi del comune di Cavallino.

Lo ha stabilito la prima sezione del Tar di Lecce, con la sentenza numero 588 del 23 febbraio 2010, in accoglimento del ricorso proposto da diversi operatori commerciali e da residenti in zone ubicate nei comuni di Lecce e di Cavallino, tutti difesi in giudizio dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, rigettando le tesi difensive della Provincia di Lecce e della società interessata, rispettivamente patrocinate dagli avvocati Mara Giovanna Capoccia, Francesca Testi e Fabio Patarnello. Per sostenere le ragioni dei ricorrenti, nel giudizio si è costituito anche il Comune di Lecce, difeso dagli avvocati Laura Astuto e Maria Luisa De Salvo.

I ricorrenti lamentavano, e da ciò la loro legittimazione al ricorso, la vicinanza delle proprie abitazioni e delle attività rispetto al sito oggetto dell'intervento, nonché un serio pregiudizio ai propri interessi economici ed alla propria salute. In particolare, nei dintorni del sito prescelto, è stata segnalata la presenza di ville residenziali, di aziende commerciali, di un'area destinata a spettacoli all'aperto e di un albergo in fase di ultimazione dei lavori.

Il giudice amministrativo Aldo Ravalli ha fondato la sua decisione sulla violazione del giusto procedimento e sul difetto d'istruttoria. I Comuni di Cavallino e di Lizzanello, enti locali interessati all'opera, vista la prossimità territoriale, non erano stati invitati a partecipare ai lavori della conferenza di servizi provinciale indetta ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. Secondo il Tar, la circostanza che il sito prescelto per l'intervento sia interessato da un processo d'intensa evoluzione urbanistica caratterizzata da insediamenti di tipo residenziale e turistico-ricettivo, è tale da radicare l'interesse in capo alle amministrazioni locali, quali enti esponenziali di comunità potenzialmente esposte ai pur ipotizzabili effetti negativi legati all'attivazione dell'impianto, a rappresentare le proprie proposte ed osservazioni in seno alla conferenza di servizi. E' stata inoltre considerata viziata la stessa composizione della conferenza di servizi.

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