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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca Martano

Gli ingegneri vincono la battaglia contro gli architetti davanti al Tar

La sentenza, dopo il ricorso dell'ordine, afferma che gli ingegneri hanno diritto di operare professionalmente sugli immobili sottoposti a vincolo e nei centri storici

LECCE – Gli ingegneri hanno diritto di operare professionalmente sugli immobili sottoposti a vincolo e nei centri storici, escludendo una riserva assoluta in favore degli architetti. Lo afferma il Tar di Lecce in una sentenza destinata ad avere una ribalta ben più ampia di quella locale.

L’Ordine provinciale, con il patrocinio dell’avvocato Pietro Quinto, aveva proposto ricorso al tribunale amministrativo contro un bando del Comune di Martano per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori ed altri servizi tecnici relativi alla sostituzione della pavimentazione di alcune vie ricadenti nel centro storico ed alla loro riqualificazione. Questi interventi erano stati riservati dalla stazione appaltante agli architetti.

Il bando era stato così redatto sulla base delle prescrizioni della Soprintendenza di Lecce che, sulla scorta della sola qualificazione dell’immobile oggetto di intervento, sottoposto al vincolo dei centri storici, ha ritenuto di poter limitare la partecipazione ai soli architetti.

Nei motivi del ricorso l’avvocato Quinto ha evidenziato l’interpretazione evolutiva che nel corso del tempo ha avuto l’antica disposizione, risalente al 1925, che ripartisce le competenze. Secondo il difensore, la valutazione della natura degli interventi non può essere assorbita dal vincolo gravante sugli immobili, bensì dalla tipologia di tali interventi, da valutare caso per caso.

“Diversamente - ha sostenuto Quinto - qualsiasi intervento da eseguire su beni di interesse storico artistico, anche di natura impiantistica o strutturale, ovvero nell’ipotesi in cui il progetto rappresenta una mera ingegnerizzazione di puntuali prescrizioni, gli unici legittimati sarebbero gli architetti”.

Nella specie, non solo il progetto preliminare era stato redatto da un ingegnere, ma la Soprintendenza aveva specificato tutte le modalità di scelta dei materiali e la loro tipologia, sicché i servizi tecnici da appaltare non richiedevano scelte culturali riservate alla competenza degli architetti. Il Tar Lecce ha accolto il ricorso ed ha proceduto ad annullare il bando. 

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