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Cronaca

Irregolarità, amministratori di condomini sospesi: lecito il provvedimento

Con due sentenze del Tar di Lecce, depositate il 15 aprile scorso, sono stati respinti i ricorsi dei responsabili delle autogestioni contro i provvedimenti di revoca predisposti da Arca Sud (ex Iacp). Vari erano stati i motivi alla base della decisione assunta dall'ente

LECCE – Con due sentenze del Tar di Lecce, depositate il 15 aprile scorso, sono stati respinti i ricorsi dei responsabili delle autogestioni contro i provvedimenti di revoca predisposti da Arca Sud (ex Iacp), assunte per irregolarità nella gestione condominiale di immobili di edilizia residenziale pubblica.

L’istituto era difeso dagli avvocati Luca Vergine e Alessandra Pezzuto (quest’ultima dell’avvocatura interna). La sospensione dall’incarico, così come previsto dalla legge regionale numero 10/2014 (articolo 34), aveva riguardato nel corso del 2014 alcuni amministratori condominiali.

Motivo: secondo l’ente sarebbero stati artefici di gravi irregolarità nella gestione dei servizi, come la mancata approvazione dei bilanci, bilanci non intellegibili, pagamenti degli inquilini su conti correnti intestati alla società, anziché all’autogestione, ma anche omesso versamento a ditta incaricata dal condominio per lavori eseguiti sul fabbricato e pagati dall’Iacp. E ancora: mancata consegna all’ente della documentazione per le verifiche sulle spese e sulla morosità, mancata segnalazione delle occupazioni abusive, accettazione di pagamenti in contanti.

In alcuni casi, come conseguenza delle irregolarità, si sono verificate anche sospensioni di servizi per morosità da parte delle aziende fornitrici. Con disagi per gli inquilini ben noti. Il Tar, soprattutto in un passaggio, è stato chiaro: “Le particolari esigenze o difficoltà cui la norma fa rinvio rappresentano un dato di fatto incontestabile”.

Pertanto, non sono state riscontrate anomalie dai giudici amministrativi leccesi negli atti di revoca emessi da Arca Sud Salento. I provvedimenti adottati dal coordinatore generale dall’ente, confermano le sentenze del Tribunale amministrativi, costituiscono un legittimo esercizio dei poteri, nel caso in cui si riscontrino “difficoltà nella conduzione dell’autogestione, non quello di una situazione di particolare patologia gestionale che richiama o richiamerebbe finanche la consumazione di illeciti di rilevanza penale”.

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