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Cronaca

Cartelle esattoriali pagate in ritardo? Illegittimo l'aumento sulla somma da pagare

E' quanto sostenuto da due recentissime sentenze emesse dai giudici di pace di Lecce che, nel solco tracciato da una sentenza della Cassazione del 2007. Il tasso semestrale del 10 per cento, infatti, influisce non poco sulla somma dovuta

LECCE – Finché un automobilista è costretto a pagare una multa per avere infranto il codice della strada ci sta, ma se poi alla sanzione, pagata con ritardo, la somma dovuta aumenta del 10 per cento, allora questa maggiorazione è illegittima. In altre parole non si deve pagare.

E’ quanto sostenuto da due recentissime sentenze emesse dai giudici di pace di Lecce che, nel solco tracciato da una sentenza della Cassazione del 2007, negano l’applicabilità alle sanzioni amministrative pecuniarie della maggiorazione semestrale prevista dall’articolo 27 della Legge 689/81.

 “Quando Equitalia notifica ad un cittadino una cartella esattoriale per infrazioni al codice della strada – spiegano i legali Pierfausto Pagliara e Alessandro Calò – intima il pagamento di ulteriori somme il cui importo è pari ad un  tasso semestrale del 10 per cento”.

L’aumento incide sensibilmente sugli importi richiesti giacché si tratta di somme che, sino all’inizio della procedura di riscossione, si aggiungono a quelle della multa. Considerato, poi, il notevole lasso di tempo impiegato dagli enti locali per avviare la procedura di riscossione tramite iscrizione a ruolo, questi importi fanno lievitare la cartella esattoriale sino a portarla  ad una somma doppia rispetto a  quella originariamente pretesa. Ed il tutto si traduce in un ulteriore  spesa  per il cittadino.

“Per fare un esempio, basti pensare che per una multa del 2008 dell’importo iniziale di 500 euro dopo circa 5 anni con la notifica della cartella esattoriale si può arrivare addirittura a 900 euro in quanto si aggiungono le dette maggiorazioni. Ebbene – continuano i due avvocati – dopo aver avviato numerosi ricorsi innanzi ai giudici di pace di Roma, finalmente con queste due sentenze anche a Lecce questo ricarico è stato ritenuto illegittimo giacché sia l’ente accertatore  ha da sempre operato una falsa  applicazione dell’articolo 27 legge 689/91.  Esso infatti riteneva, a torto, che tale disposizione potesse valere anche per le contravvenzioni al codice della strada, quando in realtà si riferisce esclusivamente alle ordinanze-ingiunzioni prefettizie e pertanto non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica”.

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