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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca

Fotovoltaico, le modifiche al canone Cosap non possono essere retroattive

I giudici del Tar di Lecce hanno accolto il ricorso della Fotowatio Italia Galatina contro la Provincia di Lecce. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore del nuovo regolamento sarà corrisposto un canone forfetario, come previsto secondo la prima formulazione

LECCE – Buone notizie per i gestori di impianti fotovoltaici: una sentenza riguardante la società Fotowatio Italia Galatina, infatti, fa da apripista per tutti gli altri. I giudici della prima sezione del Tar di Lecce (presidente Antonio Cavallari, relatore: Jessica Bonetto), hanno fatto chiarezza sulla corresponsione del Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) alla Provincia di Lecce.

Una recente modifica al regolamento, infatti (29 aprile 2013), esclude per le società di produzione di energia fotovoltaica che abbiano eseguito l’allaccio alla rete elettrica nazionale il pagamento di un canone forfetario. Secondo il Tar, però, non vi può essere effetto retroattivo. In parole povere, la modifica non può applicarsi alle annualità precedenti all’entrata in vigore.

Accolto, dunque, il ricorso dell’azienda galatinese, difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Carsten Steinhauer, contro l’atto con cui la Provincia di Lecce aveva applicato la variazione al Cosap in via retroattiva.

L’applicazione in tal senso non è legittima anche perché in contrasto totale con i principi di “irretroattività dei regolamenti amministrativi, di legittimo affidamento dell’operatore economico e di predeterminazione degli oneri”.

Per il Collegio, dunque, l’amministrazione non può far applicare una modifica del regolamento a rapporti sorti in precedenza, “pena la compromissione del legittimo affidamento che il privato ripone nelle scelte amministrative originariamente assunte”.

Alla Provincia di Lecce, per gli anni precedenti all’entrata in vigore delle novità nel regolamento, la società dovrà corrispondere un canone meramente forfetario, secondo l’originale formulazione del canone Cosap.

Nella sentenza in oggetto, peraltro, il Tar Lecce, rivedendo posizioni assunte in precedenza per vicende simili, ha anche ritenuto valida la propria giurisdizione, accogliendo la tesi difensiva della società ricorrente secondo cui, laddove la pubblica amministrazione eserciti un “potere discrezionale-autoritativo”,  la questione rientri nell’alveo della giurisdizione amministrativa, e non ordinaria, come eccepito dalla Provincia.

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