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Cronaca

Lotto 26, ribaltata la sentenza sull'area ceduta dal Comune per uso commerciale

La quinta sezione del Consiglio di Stato, con un'ordinanza, ha accolto il ricorso presentato dalla società Re.De. Srl. Era stata esclusa dal bando, ma aveva i requisiti. L'area è di particolare interesse perché di possono edificare anche fabbricati per uso commerciale

LECCE – La quinta sezione del Consiglio di Stato, con un’ordinanza, ha accolto il ricorso presentato dalla società Re.De. Srl di Carlo Caiffa, rappresenta dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, sospendendo così gli effetti della sentenza con cui il Tar Lecce aveva disposto la sua esclusione dalla procedura di dismissione di immobili comunali.

Tutto è nato lo scorso anno quando – era il 22 marzo -, il Comune di Lecce ha pubblicato un bando per la vendita di alcuni terreni con destinazione urbanistica F12 (attrezzature civili d’interesse comune). La vicenda riguarda, in particolare, il loto numero 26, al quale è abbinata licenza commerciale di media struttura di vendita (cioè la possibilità di esercitare attività di somministrazione di cibo o altra attività commerciale). Per questa, ha presentato offerta anche la Lillo Spa.

Il 26 aprile del 2012 la commissione di gara, adottando un’impostazione formalistica, ha disposto l’esclusione della Re.De Srl dalla procedura per la mancanza dell’attestazione del responsabile del procedimento di avvenuta presa visione dello stato giuridico del bene. Dunque, in via provvisoria, il lotto 26 è andato a favore di Lillo Spa.

In seguito, con un verbale del 10 maggio dello scorso anno, la commissione ha stabilito, in conformità con il parere emesso dall’Ufficio avvocatura del Comune di Lecce, di dover procedere “al riesame degli atti di gara ed alla conseguente riammissione delle ditte escluse”, ossia la Re.De. Srl, ma anche la Ditta Vergara.

Dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la commissione ha disposto l’aggiudicazione provvisoria del lotto a favore di Re.De. Srl, verificato il valore superiore dell’offerta presentata (pari a 1 milione 100mila e 600 euro) rispetto a quella della Lillo Spa (906mila e 260euro).  

Contro la riammissione e l’aggiudicazione provvisoria (cui è peraltro seguita l’aggiudicazione definitiva, datata 15 maggio 2012) la Lillo Spa ha chiesto l’intervento del Tar Lecce, il quale si è pronunciato sulla questione con una sentenza recente, che risale al 4 gennaio scorso, accogliendo il ricorso e disponendo l’esclusione di Re.De. Srl.

Il Consiglio di Stato ha però ribaltato tutto. Nel ricorso presentato dall’avvocato Sticchi Diamiani, si sosteneva che la mancata produzione dell’attestazione di avvenuta presa visione dello stato giuridico del bene non potesse determinare l’esclusione dalla gara della società. Si sarebbe trattato, infatti, di un requisito non previsto espressamente dall’avviso pubblico quale causa di esclusione. In udienza si era costituito anche il Comune di Lecce, rappresentato in giudizio dall’avvocato Alberto Zito.

Il Consiglio di Stato, accogliendo l’istanza, ha disposto la sospensione degli effetti della sentenza impugnata sul presupposto del “fumus boni iuris”, ossia della verosomiglianza del futuro accoglimento del ricorso nel merito.

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