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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Non spillò 320mila euro all’amico più anziano: fu una donazione

Ribaltato il verdetto nel processo d’appello per un 58enne di Squinzano: assolto con formula piena. In primo grado fu condannato a un anno e otto mesi e alla restituzione delle somme

LECCE  - Era stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione con l’accusa di essersi appropriato, in più occasioni, della somma complessiva di 326mila euro dell’amico più anziano di cui si prendeva cura. Ma il processo di secondo grado ha riservato un finale completamente diverso all’imputato, Antonio Blasi, 58 anni, di Squinzano. “Assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste”, si è espressa così la Corte d’appello di Lecce presieduta dal giudice Pietro Baffa.

Il sostituto procuratore generale Giovanni Gagliotta aveva chiesto la conferma della pena inflitta in primo grado di un anno e otto mesi di reclusione, 600 euro di multa, la restituzione delle somme e il risarcimento danni, e alla stessa richiesta si era associata la parte civile, i nipoti del defunto, con l’avvocato Pasquale Caracciolo. Fu proprio la denuncia sporta dai nipoti, a dare il via all’inchiesta dove, inizialmente, si ipotizzava la circonvenzione di incapace, reato smentito dalla consulenza tecnica disposta dalla Procura e dalle testimonianze di alcuni familiari, e “sostituito” da quello di appropriazione indebita. Per l’accusa, Blasi, approfittando del suo ruolo (aveva la delega per operare sui conti correnti intestati all’amico, nonché la procura speciale per riscuotere, prelevare e incassare titoli finanziari, obbligazioni e titoli di Stato) avrebbe “spillato” con più operazioni (dal 13 gennaio al 14 settembre del 2010), somme di denaro per una cifra di poco superiore ai 320mila euro.

Ma, stando all’esito del processo, la verità è che si trattò di una donazione. Blasi quindi non agì alle spalle dell’anziano al quale sarebbe stato profondamente legato. Il difensore, l’avvocato Paolo Spalluto, ha sostenuto che “l’intensità dei legami è da considerarsi presupposto indefettibile riguardo la fondatezza delle pretesa risarcitoria, di modo che “la risarcibilità dei danni morali per la morte di un prossimo congiunto causata da atto illecito penale, richiede, oltre all’esistenza del rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze tali da far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale“ (Cass Sez. Pen. IV, n. 40717 del 09-10-15). Nel caso di specie, non si comprende come, stante l’insussistenza o comunque la freddezza dei rapporti tra il de cuius e i promotori dell’azione risarcitoria, la morte del familiare abbia provocato delle ripercussioni pregiudizievoli in misura tale da ritener superata la soglia della lesione del danno morale”.

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