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Cronaca Cavallino

Ordinanze di demolizione illegittime. E Cavallino perde una fetta di territorio

Torna al demanio di Lizzanello un'area che era stata assegnata dalla Regione al Comune confinante. Una reazione a catena nata dai ricorsi di proprietari di immobili su cui pendevano notifiche ritenute nulle per la modifica della Corte costituzionale

CAVALLINO – Il Comune di Cavallino deve dire addio a una lingua di terra, sulla quale pende anche un vincolo archeologico. Una porzione di territorio che era finito sotto il demanio della confinante Lizzanello. Un’area che le due amministrazioni si sono palleggiate per anni e che cela una storia curiosa, perché a quest’effetto si arriva per altre vie. Basti pensare che tutto ha avuto inizio da ordinanze di demolizione di immobili ritenuti abusivi.

E, dunque, dalle carte bollate, si è innescata una di reazione a catena, che potrebbe dare il via a nuovi problemi e ricorsi a valanga. Basti pensare al dubbio che si porrà un cittadino residente in quelle aree sul pagamento delle tasse comunali.

Per comprendere di cosa si stia parlando, bisogna partire dalle origini, o quasi. Questa zona, infatti, era stata assegnata a Cavallino con un decreto del presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, risalente al 2006 e che avrebbe dovuto ricomporre un nodo più vecchio. La Regione, dunque, a suo tempo ha apportato la modifica circoscrizionale tra i due feudi, pur tra dubbi e perplessità di diversi residenti.

Ora, però, due sentenze del Consiglio di Stato starvolgono tutto. Nel senso più letterale e intimo del termine. Perché, confermando una precedente decisione del Tar di Lecce, e rigettando gli appelli del Comune di Cavallino, sostenuto anche dal Comune di Lizzanello (una battaglia congiunta, insomma), a Roma hanno condiviso le eccezioni degli avvocati Pietro e Antonio Quinto, che agivano nell’interesse di un cittadino residente a Lizzanello, e degli avvocati Giovanni Pellegrino ed Ennio Cioffi, che rappresentavano altri cittadini.

A quest’effetto che avrà una ricaduta sul piano pratico, si arriva, come anticipato, da ordinanze di demolizione. Queste erano state emesse dal dirigente dell’ufficio tecnico di Cavallino per presunti abusi edilizi realizzati su terreni che, per l’appunto, in origine appartenevano a Lizzanello e che con decreto regionale a firma di Vendola (la numero 1091 del 2006) erano stati trasferiti, previo accordo tra le due amministrazioni.

Nell’impugnativa proposta dai proprietari dei fabbricati contro le ordinanze di demolizione, i difensori hanno però sollevato il problema del difetto di legittimazione del Comune di Cavallino.

La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza 214 del 2010, ha fatto chiarezza sul punto, dichiarando l’illegittimità costituzionale della legge regionale pugliese numero 26 del 1973, che consentiva le modifiche delle circoscrizioni comunali senza una previa consultazione delle popolazioni interessate, per violazione dell’articolo 133 della Costituzione. In parole povere, nessuno spostamento territoriale senza un referendum. Morale: ripristino degli originari confini territoriali. L’ulteriore conseguenza: i fabbricati oggetto delle ordinanze di demolizione non ricadevano più nel territorio di Cavallino. Sicché, il dirigente comunale di Cavallino non avrebbe potuto emetterle.

Questa ricostruzione era già stata riconosciuta dal Tar Lecce, ma il Comune di Cavallino insieme con quello di Lizzanello avevano adito il Consiglio di Stato, chiedendo la riforma della statuizione. Ma proprio i giudici del Consiglio di stato gli hanno dato torto.  

“Il Consiglio di Stato - ha commentato l’avvocato Quinto – ha affermato il principio che i numerosi atti emanati dal Comune di Cavallino aventi ad oggetto la repressione degli abusi edilizi ‘risultano emanati in carenza di attribuzioni, con vizio quindi di incompetenza assoluta (per carenza di potere), e sono perciò inficiati da nullità’”.  

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