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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Ostacolò la candidatura di una collega? Assolto ex direttore dell’Accademia

Cadono le accuse di abuso di ufficio e di falsa attestazione su qualità personali nel processo d’appello terminato ieri per Claudio Delli Santi. In primo grado il verdetto fu di un anno e 4 mesi

LECCE - La sua carriera si era conclusa con una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, col beneficio della pena sospesa, nonché l'interdizione dai pubblici uffici per sei mesi. Ma Claudio Delli Santi, 64 anni, ex direttore dell'Accademia di Belle Arti di Lecce, è riuscito a dimostrare l’estraneità alle accuse di abuso di ufficio e di falsa attestazione su qualità personali nel processo d’appello terminato ieri.

Le motivazioni della sentenza con la quale la Corte ha accolto la tesi della difesa, rappresentata dall’avvocato difensore Luigi Covella, saranno note entro novanta giorni.

Certo è che con il nuovo verdetto viene meno anche il risarcimento del danno (in separata sede) riconosciuto nel giudizio abbreviato, discusso nel gennaio del 2019, a una delle parti civili, una docente dell’Accademia, e respinta l’istanza di un altro professore (che aveva proposto appello incidentale essendo stato escluso dal risarcimento nel primo processo).

Entrambi, candidati alle elezioni per il rinnovo della carica di direttore dell'Accademia, lamentavano di aver subito un danno a causa del comportamento dispotico e ipocrita del direttore che mirava alla riconferma del ruolo e riuscì ad ottenerla per il triennio 2014-2017.

In particolare, nel 2014, Delli Santi applicò alla prima un provvedimento della sospensione di dieci giorni, sproporzionato, secondo l’accusa, e finalizzato a determinare l’esclusione della stessa alla candidatura.

Non solo. Nel curriculum, il direttore avrebbe allegato la locandina di uno spettacolo teatrale, indicando falsamente di aver svolto il ruolo di scenotecnico, inducendo così in errore la commissione esaminatrice.

Tutte le accuse, però, come detto, non hanno retto, tant’è che la Corte ha assolto l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”.

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