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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Porto Cesareo

Fiume di ricorsi contro il Pug, ma al primo la spunta il Comune di Porto Cesareo

Una sentenza che potrebbe fare da apripista, quella dei giudici del Tar. Legittimo il nuovo piano approvato nel 2012 dopo una lunga gestazione e anche un respingimento della Regione, che impone vincoli in diverse aree dove non si può edificare. Altri diciannove ricorsi ancora da valutare

PORTO CESAREO - Il Tar di Lecce ha convalidato il nuovo strumento urbanistico generale approvato dal Comune di Porto Cesareo nel 2012, che prende il posto della precedente regolamentazione urbanistica, risalente nientemeno che al lontano 1974. Un evento di rilievo soprattutto perché fin dal conseguimento della propria autonomia amministrativa, il territorio di Porto Cesareo è stato governato con il Prg del Comune di Nardò, di cui in passato era una frazione.

I giudici amministrativi hanno dunque respinto il primo di una serie di ricorsi proposto da alcuni cittadini, ma nei fatti la sentenza potrebbe fare da apripista. Si tratta di proprietari di una vasta area ricadente all’interno del territorio comunale che si sono opposti al Pug per i più disparati motivi.

Il piano, come detto, è stato approvato solo nel 2012; l’anno precedente la Regione Puglia l’aveva bloccato, imponendo correzioni e adeguamenti. Tra l’altro, il nuovo Pug, è stato concepito proprio nell’ottica di una preservazione di un territorio negli ultimi decenni letteralmente violentato da un abusivismo edilizio incontrollato.

Ben venti i ricorsi promossi davanti al Tar di Lecce contro il nuovo strumento urbanistico. Il Comune ha affidato le proprie ragioni agli avvocati Pietro e Antonio Quinto ed è di oggi è la notizia del rigetto del primo di questi ricorsi.

I proprietari, in questo caso, si sono opposti lamentando come non fosse giustificata la scelta di destinare la loro zona solo alla conservazione della naturalità, tanto più che quell’area in passato era stata interessata da un progetto di parcheggio pubblico, in seguito abbandonato dalla stessa amministrazione.

Chi ha proposto il ricorso, ha anche rilevato che il progetto sarebbe stato approvato illegittimamente dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale, ritenendolo non abilitato e sostenendo che nel corso del procedimento, dopo le correzioni operate sulla scorta dei rilievi della Regione, non era stata aperta una fase per l’acquisizione delle osservazioni da parte dei cittadini interessati.

Nella sentenza il Tar ha dichiarato infondate tutte le contestazioni, evidenziando che rientra nei poteri del Comune imporre vincoli di inedificabilità per ragioni ambientali  per aree particolarmente sensibili. Corretto è stato ritenuto anche l’apporto all’elaborazione da parte del dirigente dell’ufficio tecnico, in possesso della qualifica necessaria e comunque coadiuvato da un altro tecnico esterno pienamente abilitato.

Altrettanto corretta è stata dichiarata la scelta di non aprire una fase pubblica di osservazioni dopo le correzioni imposte dalla Regione Puglia perché è proprio la legge regionale numero 20/2001 che esclude una tale fase.

“La sentenza ha una notevole importanza – ha commentato l’avvocato Pietro Quinto – in quanto costituisce la conferma della piena correttezza dell’operato dell’amministrazione comunale nell’articolato procedimento di pianificazione urbanistica e negli stessi contenuti del piano”.

“E’ vero che si tratta solo del primo ricorso su vento, ma è anche vero che la decisione afferma principi di carattere generale, e quindi certamente estensibili anche agli atri ricorsi che saranno decisi nei prossimi mesi dallo stesso Tar”.

“In ogni caso – ha concluso -, è il segno che è stata giudicata con favore la impostazione complessiva della nuova regolamentazione urbanistica”.

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