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Cronaca Porto Cesareo

Anche per i punti di ormeggio necessario il bando pubblico: rigettato il ricorso

La Sezione prima del tribunale amministrativo di Lecce ha confermato la legittimità dell'operato dell'amministrazione di Porto Cesareo, difesa da Antonio Quinto. La richiesta di rilascio della concessione risale al 2006

LECCE - Il Tar Puglia, sede di Lecce, con sentenza pubblicata il 10 settembre, ha ribadito il principio che anche per il rilascio di una concessione demaniale per la realizzazione di un punto di ormeggio non si può eludere la procedura concorsuale, rigettando quindi per infondatezza il ricorso di due operatori contro il Comune di Porto Cesareo che aveva espresso il suo diniego con nota del gennaio scorso.

La vicenda, che affonda le sue radici nel 2006 quando venne presentata l'istanza di concessione, ha vissuto una fase di contenzioso a causa del parere contrario della Soprintendenza, superato il quale l'istruttoria è stata completata con rilascio, nel 2017, da parte del Comune dell'autorizzazione paesaggistica. Nel bienno successivo i proponenti hanno sollecitato formalmente la conclusione del provvedimento fino ad arrivare al diniego ultimo dell'amministrazione, fondato essenzialmente sulla circostanza che la sopravvenuta legge regionale del 2015 impone per le concessioni in campo all'ente comunale (tra queste i punti di ormeggio) l'esperimento di una gara di evidenza pubblica . 

Davanti ai giudici della Sezione prima del Tar, il Comune è stato difeso da Antonio Quinto, le cui tesi sono state accolte. I giudici hanno spiegato che la semplice procedure del "rende noto", risalente al 2010, e riferita alla richiesta originaria, non può soddisfare le esigenze di tutela della concorrenza, essendo un passaggio esclusivamente endoprocedimentale che, in assenza di rilascio del titolo e per effetto della legge regionale del 2015, si deve intendere superato. 

I ricorrenti, nelle memorie difensive presentate a giugno, hanno sollevato anche una questione di costituzionalità della norma regionale - quella che attribuisce ai Comuni la competenza per le concessioni relative ai punti di ormeggio -, ritenuta in contrasto con gli articoli 117 (riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni) e 41 (libertà di iniziativa economica). Sul punto i giudici del Tar, condividendo l'impostazione dell'amministrazione, hanno chiarito che "la previsione di ordinarie dinamiche concorsuali ai fini del rilascio delle nuove concessioni è in linea con la normativa statale e comunitaria in materia di concorrenza, che richiede l’esperimento di una procedura di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici".

L'avvocato Quinto, da parte sua, ha ripreso l'insegnamento della Corte Costituzionale, secondo cui in materia di concessioni demaniali marittime occorre verificare se le disposizioni regionali in materia abbiano invaso, derogandola, la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Nel caso della Puglia la risposta è negativa, poiché l'articolo 8, prescrivendo procedure di evidenza pubblica, ha come finalità proprio la tutela del diritto di accesso al mercato da parte di nuovi operatori".

Non solo: "La sentenza in argomento - ha commentato Antonio Quinto – si inserisce nel dibattito in corso anche sulla legittimità delle proroghe delle concessioni demaniali in essere. La cosiddetta proroga si risolve infatti in un rinnovo di affidamento di concessioni, che, come affermato dal diritto europeo, non può sottrarsi al rispetto della concorrenza attraverso procedure concorsuali".

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