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Martedì, 16 Aprile 2024
Cronaca

Nonno disabile, trasferimento di agente penitenziario accolto solo dopo ricorso

La guardia salentina aveva chiesto di essere trasferito a Lecce, Brindisi o Taranto per assistere l'anziano parente. L'amministrazione aveva detto no senza giustificare il diniego. Dopo due anni, il tribunale finalmente gli dà ragione

L'Aquila - Più di due anni di "calvario giudiziario" per un agente di polizia penitenziaria salentino, a cui era stata respinta la domanda di trasferimento in una delle case circondariali di Lecce, Brindisi o Taranto. La vicenda trae origine da un’istanza di trasferimento che l’agente aveva presentato all’amministrazione, nel settembre del 2011, al fine di ottenere il trasferimento, ai sensi della legge n. 104/90, nella sede più vicina alla residenza del nonno disabile affetto da grave disabilità.

L’agente, in un primo momento, aveva proposto ricorso attraverso l’avvocato Alfredo Matranga, innanzi al Tar Lecce che lo aveva trasmesso al Tar dell’Aquila per competenza, poiché all’epoca il ricorrente svolgeva il corso a Sulmona. Con sentenza pubblicata sabato 30 novembre, il Tribunale amministrativo del capoluogo abruzzese ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo il diniego di trasferimento.

L'amministrazione, infatti, pur ritenendo "insufficiente" la documentazione, allegata dal ricorrente a dimostrazione della sussistenza del requisito alla base della richiesta (l'indisponibilità di altri familiari ad assistere il disabile), non motivava le ragioni di questa presa di posizione.

Per il Tar abruzzese, infatti, l’amministrazione non ha chiarito chi, degli altri familiari coinvolti, potesse essere “disponibile” in luogo del ricorrente e non ha spiegato perché le condizioni denunciate, oggettivamente comprovanti una situazione complessa, caratterizzata da familiari non completamente autonomi e non in grado di prestare, singolarmente, assistenza, non fossero rappresentative della dedotta “indisponibilità”.

Per il Tar, inoltre, l’amministrazione è parsa del tutto ignara della documentazione allegata, limitandosi a fornire una motivazione del tutto generica e non tarata sulla concreta situazione rappresentata. Pertanto, il giudice ha ordinato all’amministrazione in sede di riedizione del potere, di provvedere sull’istanza del ricorrente esaminando compiutamente la documentazione prodotta agli atti e concretamente valutando, sulla base delle rappresentate condizioni, il requisito dell’indisponibilità come definito nella motivazione della sentenza. L’amministrazione è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali liquidate in 2mila euro oltre accessori di legge.

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