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Cronaca

L'Asl nega accesso agli atti, il Tar la condanna: non vince sempre la privacy

La commissione medica aveva opposto rifiuto di concedere dati di salute di una persona, ma questi servivano per un ricoso giudiziario a seguito di un incidente. I giudici amministrativi hanno ritenuto che “privacy può soffrire limitazioni non trattandosi di valore incomprimibile in assoluto”

LECCE – Se vi è necessità di difendersi in giudizio, magari proponendo ricorso per una sentenza che si ritenga ingiusta, non vi è riservatezza di dati che tenga, neanche se si tratti di stato di salute od orientamento sessuale. E’ il senso di una recente sentenza del Tar di Lecce (la 1915 del 13 settembre) sulla base del ricorso promosso per conto di un cittadino leccese coinvolto in un sinistro stradale dall’avvocato Alfredo Matranga.

I giudici amministrativi (presidente Rosaria Trizzino, primo referendario Carlo Dibello, estensore Simona De Mattia) hanno accolto il ricorso del privato, ordinando alla commissione medica presso l’Asl di Lecce di esibire i documenti richiesti e condannandola al pagamento delle spese, liquidate in 800 euro.

Il nodo riguardava, come detto, la contrapposizione tra diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela della riservatezza. Due diritti sacrosanti che finiscono però in qualche caso per cozzare. Fino ad un certo punto, però.

Per il Tar, infatti, si deve rendere necessaria la prevalenza del primo sul secondo, nell’ipotesi in cui l’accesso sia determinato dall’esercizio della difesa in giudizio di un proprio legittimo interesse.

Il caso da cui è nata la decisione del Tar ha avuto origine da un episodio di cronaca. Dopo un incidente stradale, in sede giudiziaria è stata affermata la responsabilità dell’80 per cento di un automobilista. Dovendo promuovere ricorso contro quella sentenza, tramite il suo legale ha richiesto l’accesso agli atti presso la commissione medica locale. In particolare, il legale ha chiesto estratto cronologico storico della patente di guida speciale e referti medici o di commissione sanitaria che hanno consentito il rilascio delle patenti con le limitazioni di guida all’altro automobilista. Di fatto, un vero e proprio salto nella vita privata della controparte. Ed è qui che la commissione medica ha opposto un netto rifiuto, ritenendo di dover tutelare i dati sensibili di carattere sanitario.

Così, nel ricorso, l’automobilista ha lamentato la violazione della normativa che disciplina l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi. E il Tar gli ha dato ragione, evidenziando come, dal combinato disposto degli articoli 24, comma 7 della legge 241 del 1990 e 60 del decreto legislativo 196 del 2003, si desuma che “quando il diritto di accesso ai documenti è preordinato all’esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi, siffatto diritto deve poter essere esercitato anche quando si tratta di accedere a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo”.

In sostanza, la “privacy può soffrire limitazioni non trattandosi di valore incomprimibile in assoluto”,  dicono i giudici, in un passaggio chiave. E’ stata quindi annullata la nota del 17 giugno scorso con la quale la commissione presso l’Asl aveva rigettato l'istanza di accesso agli atti. 

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