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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

Rifiuti: legittime per il Tar le tariffe approvate dall'Ato nell'impianto di Cavallino

Con un'importante sentenza la prima sezione del Tar di Lecce, ha rigettato il ricorso proposto dalla società Ambiente & Sviluppo, concessionaria dell'impianto di trattamento rifiuti di Cavallino, per l'annullamento della deliberazione dell'Ato

LECCE – Con un’importante sentenza (la numero 886, pubblicata lo scorso 13 marzo), la prima sezione del Tar di Lecce (presieduta dal giudice Antonio Cavallari), ha rigettato il ricorso proposto dalla società Ambiente & Sviluppo, concessionaria dell’impianto di trattamento rifiuti di Cavallino, per l’annullamento della deliberazione dell’Ato della provincia di Lecce (rappresentata dall’avvocato Roberto De Giuseppe), con cui erano state approvate le nuove tariffe di conferimento dei rifiuti presso lo stesso impianto.

La pronuncia del Tar di Lecce, oltre ad avere importante rilevanza per numerosi comuni salentini (ben 27, tra i quali il Comune di Lecce) e conseguenze sui risparmi delle casse comunali e dei cittadini, ha affermato a chiare lettere la correttezza dell’operato dell’Ato nella determinazione delle tariffe di 53,83 euro per tonnellata per gli anni 2011 e 2012 e di  54,56 euro per tonnellata per l’anno 2013.

In particolare, il Tar ha evidenziato che “proprio in base all’analisi del costo di gestione operativa in funzione della quantità di rifiuto trattata all’interno dell’impianto che è stata determinata la tariffa in questione”.

Secondo il giudice amministrativo, la tariffa di 69,11 euro per tonnellata di cui la società Ambiente & Sviluppo chiedeva l’applicazione, “non può essere considerata la tariffa corretta, posto che questa comprendeva la compensazione per i maggiori oneri di chiusura e post-gestione trentennale e, per il periodo sino al dicembre 2010, i maggiori oneri per la gestione dei nuovi 14 biotunnel, mentre a partire dal 2001 nella tariffa da definire non ci sono più da rimborsare gli ammortamenti relativi al progetto originario e ai sopralzi nonché gli oneri relativi alla chiusura e alla post-gestione trentennale della discarica Masseria Guarini che sono stati rimborsati con le tariffe nei dieci anni 2000-2010. È stato altresì evidenziato che si deve rimborsare l’investimento, la chiusura e la post-gestione della seconda discarica Le Mate, ma solo per la quota parte di utilizzo fuori concessione decennale 2000-2010".

"Inoltre, la tariffa di 69,11 euro per tonnellata comprendeva anche i costi stimati per smaltire i rifiuti in una terza discarica, visto che quella di Le Mate era prevista in esaurimento, ma i costi non sono stati sostenuti perché la discarica Le Mate è rimasta in esercizio. È stato poi rilevato che i costi relativi alla realizzazione dei sopralzi e alla chiusura della discarica Masseria Guarini sono stati azzerati alla scadenza della concessione 2000-2010 e quindi la differenza è zero; che i costi per il finanziamento e la chiusura della discarica Le Mate sono stati spalmati nei tre esercizi 2011, 2012 e 2013 e quindi la differenza è zero; che il ristoro dei costi post-gestione della discarica Le Mate è avvenuto con l’esercizio 2014; che il costo del personale e del’energia è stato valutato dall’Ato in maniera adeguata”.

La sentenza consentirà ai Comuni dell’Ato di richiedere per gli anni in questione la restituzione o la compensazione del maggior corrispettivo pagato alla società Ambiente & Sviluppo. L’accoglimento delle tesi della società ricorrente avrebbe determinato un notevole pregiudizio economico per i comuni e per i cittadini, atteso che il prezzo del servizio pubblico è pagato attraverso le cartelle esattoriali della Tarsu prima e della Tari ora.

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