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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Porto Cesareo

Rigettato il ricorso della proprietà dell'hotel: la spiaggia libera non si tocca

Nel 2017 la richiesta di ampliamento di oltre il 50 percento della superficie già concessa dal 2007, poi due gradi di giudizio. Il Comune di Porto Cesareo ha opposto un nuovo diniego, legittimo per i giudici del Tar

PORTO CESAREO - Il diniego dell'amministrazione comunale di Porto Cesareo alla richiesta di ampliamento della concessione demaniale a servizio dell'Hoter Paradise è legittima. Lo ha stabilito il Tar Puglia, sezione di Lecce, respingendo il ricorso presentato dalla proprietà della struttura. I giudici, a valle dell'udienza pubblica del 7 luglio, hanno spiegato con la sentenza del 27 agosto che, nel caso concreto, la libera balneazione prevale sugli interessi imprenditoriali. La spiaggia in questione, infatti, è storicamente frequentata dai residenti di quella parte della riviera di levante.

La vicenda ha inizio nel 2017 quando viene richiesto agli uffici comunali il via libera per l'ampliamento della spiaggia, pari a poco più del 50 percento di quella già concessa nel 2007 (600 metri quadrati circa), a servizio della struttura e di un bar, aperto ex novo, facente capo alla stessa società. La risposta fu negativa, perché secondo l'ente sarebbe stato necessario procedere a una gara di evidenza pubblica e il Tar, investito della questione dai proprietari dell'albergo, diede ragione all'amministrazione cesarina. Non così, tuttavia, fece successivamente il Consiglio di Stato facendo presente che una gara sarebbe stata necessaria per una nuova concessione, ma non per l'ampliamento di quella esistente. 

Completata una nuova istruttoria gli uffici comunali, nel novembre scorso, hanno opposto un altro diniego, affermando questa volta che la richiesta era incompatibile con le esigenze della collettività: alla libera fruizione, infatti, era già riservata una porzione piuttosto ridotta di arenile. Un nuovo ricorso al Tar è stato quindi presentato contro il provvedimento dell'amministrazione e il Tar lo ha rigettato perché - si legge nella sentenza della Prima sezione (presidente Ettore Manca, estensore Silvio Giancaspro) - "La nuova domanda, non riguarda una superficie marginale, che possa ritenersi naturalmente accessoria all’area già in concessione, ma ha ad oggetto un incremento della concessione originaria pari a circa il 50 percento della relativa estensione e del fronte mare già in uso, sicché si tratta di un ampliamento – in termini relativi – di notevole consistenza, che si presta ragionevolmente a nuove e diverse valutazioni circa la tutela delle esigenze connesse alla libera balneazione, che non possono essere sindacate in queste sede sotto il profilo della opportunità di riservare allo scopo una superficie inferiore rispetto a quella ritentuta necessaria dall’amministrazione"

Soddisfatto il commento di Antonio Quinto, che ha difeso l'amministrazione di Porto Cesareo: “La sentenza è di particolare importanza perché stabilisce dei principi valevoli per tutti i comuni costieri. In particolare, si chiarisce che i tratti di costa localizzati a ridosso dei centri abitati possono essere legittimamente riservati alla pubblica fruizione, peraltro in aderenza alle indicazioni contenute al riguardo nel piano regionale delle coste ed in coerenza con la natura di beni destinati a soddisfare innanzitutto gli interessi della collettività”. 


  

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