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Cronaca

Rischio infiltrazioni nella Sgm, il Tar conferma l’interdittiva antimafia

Arrivata in mattinata la sentenza dei giudici amministrativi che hanno ritenuto legittimo il provvedimento emesso dalla Prefettura di Lecce il 7 maggio dello scorso anno

LECCE - L’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Lecce il 7 maggio dello scorso anno nei riguardi della società Sgm è legittima. Lo ha stabilito la sentenza del Tar di Lecce nella sentenza pubblicata in mattinata.

In particolare, nel provvedimento si evidenziava la circostanza che l’amministratore delegato della società Ilaria Ricchiuto era rappresentante della Igeco, società a sua volta attinta da un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Roma e ritenuta legittima dal Tar del Lazio, e che in ogni caso l’attività sarebbe stata condizionata dalla presenza “ingombrante” della Igeco, ritenuta dominus di fatto per la specifica competenza tecnica nel settore del servizio di trasporto pubblico e di gestione della sosta tariffaria.

Nel ricorso proposto dalla Sgm, attraverso l’avvocato Pietro Quinto, era stata chiarita la posizione di Ricchiuto che aveva rassegnato le dimissioni prima dell’emanazione del provvedimento. Non solo. Il legale aveva fatto presente che il socio minoritario Igeco aveva conferito una delega irrevocabile al Comune di Lecce, socio di maggioranza, per l’esercizio di tutti i diritti in seno all’assemblea dei soci. In pratica, secondo la tesi difensiva, la Igeco non solo non aveva nessuna funzione nel consiglio di amministrazione, ma non poteva neppure incidere sulla potestà deliberativa dell’assemblea della società.

Durante la sua discussione, davanti ai giudici amministrativi, inoltre, l’avvocato Quinto aveva evidenziato la natura particolarmente qualificata dell’ente comunale e la incontestata professionalità degli amministratori nominati dallo stesso Comune. Secondo la difesa, “tutti questi aspetti escludevano ogni pericolo di infiltrazioni mafiose nella gestione societaria, in alcun modo dimostrata con riferimento a specifiche situazioni”.

Ma il Tar è giunto a valutazioni differenti e, richiamando un precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato, ha affermato che solo un’effettiva cessione delle quote azionarie Igeco “avrebbe potuto costituire una reale cesura tra la vecchia e la nuova gestione in grado di sovvertire il giudizio di influenza mafiosa a carico dell’impresa”.

“In pratica, è prevalso, nel giudizio del Tar, il principio giurisprudenziale secondo cui ai fini dell’adozione di un’interdittiva antimafia, anche nella ipotesi della cosiddetta interdittiva a cascata, come nella fattispecie della Sgm, investita solo indirettamente da una presunzione derivante  dalla posizione di un socio della compagine, è sufficiente l’indicazione di elementi induttivi, rilevatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, ma non è necessario una dimostrazione probatoria fondata su fatti e vicende specifici”, ha spiegato in una nota il legale, precisando che “nel giudizio ha indubbiamente pesato la recente sentenza del Tar Lazio che ha affermato la capacità della Igeco di agire in molteplici settori commerciali ed imprenditoriali, anche attraverso amministrazioni di comodo. Sicché la sola presenza di tale società nella compagine della Sgm lasciava presumere una influenza determinante nella vita della società”.

Nella sentenza si legge infatti che “tale circostanza comporta l’impossibilità di escludere, secondo un criterio di prevenzione e di anticipazione della soglia di punibilità, un possibile – sia pur in termini futuristici e di normale “profilassi” – “contagio” nei confronti della società a partecipazione pubblica”.

La difesa valuterà se ricorerre in appello, anche tenendo conto del fatto che la società a partecipazione pubblica del Comune di Lecce cesserà di operare il prossimo 31 dicembre.

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