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Cronaca Cavallino

Danni ad un’abitazione per allagamento della strada: il Comune è responsabile

È questo quanto sostenuto da una sentenza del Giudice di pace su una vicenda accaduta nel territorio di Cavallino: se si verificano infiltrazioni ad una dimora causate dalla cattiva manutenzione stradale, la colpa è dell'ente

LECCE - Il Comune è responsabile dei danni subiti da una abitazione per infiltrazioni provocate dall’allagamento della strada, se non prova in giudizio il caso fortuito. È questo quanto stabilito dal giudice di pace di Lecce, Franco Giustizieri, con una recente sentenza, la numero 95, depositata lo scorso 15 gennaio 2014, con cui è stata accolta la domanda di risarcimento dei danni patiti dalla abitazione di un privato cittadino per infiltrazioni, provocate dalla cattiva manutenzione della strada pubblica di proprietà del Comune di Cavallino.

In particolare, l'attore, assistito in giudizio dallo studio legale Matranga, aveva subito un danno di 1.500 euro circa, a causa delle infiltrazioni presenti nella propria abitazione, provocate dall’allagamento della strada pubblica e accertate in sede di consulenza disposta dal tecnico nominato dal giudice.

Con la richiamata sentenza, il giudice di pace di Lecce ha dapprima richiamato la giurisprudenza formatasi sull’articolo 2051 c.c. secondo il quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, e poi condannato il Comune di Cavallino, proprietario del tratto di strada su cui insiste l’abitazione dell’attore, al pagamento in favore di quest’ultimo dell’importo di 1.200 euro a titolo di risarcimento danni.

Per il giudice infatti "nella specie nulla risulta dimostrato e, prima ancora, tempestivamente dedotto (in ordine alla suddetta scrupolosa manutenzione dell’impianto fognario de quo e/o alla sussistenza di altri fattori eziologici, integranti il fortuito), al riguardo, da parte convenuta, essendo, di contro, del tutto condivisibili (per quanto detto) le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, per il quale il fatto dannoso è stato determinato da carenze strutturali della strada, trovando, dunque, riscontro probatorio le asserzioni sul punto formulate dell’istante”.

Il giudice ha condannato peraltro il Comune al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi 300 euro per diritti e onorari, più Iva e Cap come per legge.

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