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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Ruffano

Lavori per conto del Comune di Ruffano, il Tar dà ragione alla ditta ricorrente

Lo ha stabilito il giudice amministrativo della terza sezione. La sentenza impone ora il subentro della srl arrivata inizialmente seconda

RUFFANO – Il giudice amministrativo dà ragione alla dita ricorrente contro il Comune di Ruffano e dispone il subentro alla società che, inizialmente, si era aggiudicata i lavori per conto dell’ente. Lo ha stabilito la terza sezione del Tar di Lecce con una sentenza emessa ieri, accogliendo la tesi dell’avvocato Valentina Romano, legale della Cesa srl, con sede nel capoluogo salentino, seconda nella gara d’appalto indetta dall’amministrazione ruffanese lo scorso anno.

La procedura per l’assegnazione degli interventi di riqualificazione delle periferie della cittadina, per un importo pari a 239mila euro, si era conclusa il 6 luglio scorso, giorno della valutazione delle offerte. Ma la Cesa srl ha ritenuto “anomala” l’offerta presentata dalla ditta vincitrice, la Opere urbane con sede a Maglie. Per la ricorrente, dunque, di anomalo vi era non solo il prezzo, ritenuto incongruo. Una cifra troppo bassa, nel cui computo vi era anche una serie di voci che sarebbero state indicate a "costo zero".

Interventi per circa 40mila euro, risultati affidati a una ditta terza, per la quale non era previsto un compenso. Ma quella società ausiliaria, come integrato solo successivamente dalla azienda vincitrice, era specializzata nella gestione di discariche di rifiuti, la quale avrebbe dovuto (stando al progetto della Opere urbane) recuperera il materiale di scavo da smaltire, restituendole quello per costruire. La Cesa srl ha così presentato ricorso, contestando all’amministrazione comunale ruffanese l’iter insolito per una gara pubblica e la "stranezza" della proposta. Ma la  vicenda nasce soprattutto dalla mancata completezza delle giustificazioni prodotte dalla ditta aggiudicataria, che si è difesa in giudizio affermando di aver informalmente comunicato al Comune gli elementi mancanti, vale a dire quelli circa la ditta ausiliaria.  Il giudice, valutando tali presupposti, ha così dato ragione alla impresa ricorrente, che ora subentrerà per il resto dei lavori sul territorio.

“La sentenza, oltre a chiarire che non è possibile integrare le giustificazioni mediante l'allegazione di nuove voci di costo precedentemente non inserite, affronta una questione che presenta carattere di novità. Infatti il Tar di Lecce chiarisce che, se da un lato, la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di avvalersene nelle ipotesi in cui il concorrente sia in possesso delle qualificazioni previste per l’esecuzione in via autonoma delle prestazioni oggetto dell’appalto, dall'altro invece l'impresa partecipante non può spogliarsi dell'esecuzione di parte delle opere, introducendo un soggetto terzo di cui non è possibile verificare il possesso  dei requisiti”, dichiara l’avvocato Valentina Romano del Foro leccese.

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