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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Infondata la richiesta di risarcimento: farmacia comunale fermata dal Tar

La Seconda sezione del Tar di Lecce ha riconosciuto il corretto operato del Comune di Surbo, e della Regione Puglia, nell'adottare i provvedimenti relativi alla domanda di trasferimento di un esercizio da una sede ad un'altra, variata peraltro più volte

LECCE – Non ha fondamento il ricorso con il quale una farmacia comunale di Surbo ha avanzato pretese di risarcimento nei confronti del Comune e della Regione Puglia per il ritardato trasferimento della propria sede.

La Seconda sezione del Tar di Lecce ha accolto le tesi dell’ente comunale, difeso da Ernesto Sticchi Damiani, per le quali le amministrazioni hanno adottato le determinazioni cui erano tenute con sufficiente tempismo nonostante le richiesta di spostamento della sede siano state diverse: dall’ubicazione originaria ad un’altra, poi un’altra ancora per poi ripiegare sulla prima alternativa individuata.

I giudici hanno anche affermato che le attività della pubblica amministrazione devono essere finalizzate al soddisfacimento delle necessità dei cittadini e non degli interessi imprenditoriali o commerciali delle farmacie. Con ciò, in pratica, è stata ribadita la legittimità della perimetrazione delle sedi farmaceutiche da parte del Comune di Surbo.

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