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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

Spese di giustizia, il Comune di Lecce ha diritto al rimborso d tutto l'importo

Lo ha stabilito il Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso dell'avvocato Luigi Quinto contro il ministero della Giustizia

LECCE - Il Comune di Lecce ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici giudiziari per l’anno 2011. E’ stato necessario ricorrere al Tar del Lazio ma alla fine il Comune di Lecce ha ottenuto ciò che voleva. I giudici, accogliendo il ricorso proposto nell’interesse dell’amministrazione comunale dall’avvocato Luigi Quinto - che ha difeso nella medesima vicenda anche il Comune di Ancona e di Ragusa - hanno censurato il comportamento del ministero della Giustizia, che aveva disposto il rimborso solo parziale di quelle spese nella misura di circa il 50 per cento.

Si tratta di un importo non trascurabile, pari a 4 milioni e mezzo di euro, che non solo il Comune è stato costretto ad anticipare tre anni fa per l’esercizio di una funzione di competenza esclusiva dello Stato, come è quella della giustizia, ma che il ministero, violando una legge vigente, ha rimborsato solo parzialmente invocando la spending review del 2012.

Per questo nel 2013 il Comune di Lecce aveva incaricato l’avvocato Luigi Quinto di proporre sia un ricorso al Tar per chiedere la condanna del ministero al rispetto degli obblighi di legge, sia un ricorso per ottenere il pagamento dell’acconto per il 2012, poi disposto a seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Lecce.

Con la sentenza depositata qualche giorno fa, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso, riconoscendo la illegittimità della decurtazione operata dal Ministero in quanto disposta nel 2012 con effetto retroattivo. Il Tar ha dichiarato illegittimo il taglio di 30 milioni di euro previsto dal ministero, nella parte in cui è stato applicato anche retroattivamente alle spese già sostenute dal Comune di Lecce nel 2011. Ciò in applicazione del principio per cui tutti gli interventi che producono una riduzione di trasferimenti agli enti locali devono avvenire in tempo utile per essere considerati nei bilanci di previsione, così da non compromettere l’autonomia finanziaria degli enti locali che ne vengano colpiti. Il Tar ha dunque riconosciuto il diritto del Comune di Lecce ad ottenere il rimborso senza quella riduzione. Per quella annualità le spese rendicontate dal Comune di Lecce ammontano a 4 milioni e mezzo di euro.

E’ stata disattesa la tesi della difesa erariale, che sosteneva di essere impossibilitata a riscontrare tempestivamente l’istanza di rimborso del Comune a causa del ritardo con il quale gli altri enti locali avevano trasmesso i rendiconti di gestione. Il Tarha evidenziato che “il Ministero della giustizia, una volta trascorsi i termini di legge, è senz'altro obbligato a pronunciarsi tempestivamente sulle domande di contributo regolarmente e tempestivamente pervenute, né può essere di legittimo impedimento la condotta inerte di altri potenziali creditori, la quale non può pregiudicare le legittime aspettative di chi ha diligentemente assolto ai suoi impegni, e, per di più, non può in alcun modo interferire sull’altrui contegno e renderlo produttivo”.

Rimane invece tutta da giocare la partita per gli anni successivi, a partire dal 2012 e fino al 2015, data quest’ultima in cui il legislatore, proprio sulla base dell’iniziativa giudiziaria del Comune di Lecce, ha modificato l’assetto normativo ponendo gli oneri di funzionamento dei Tribunali direttamente ed integralmente a carico del ministero. 

"Per gli anni intermedi, in cui la riduzione del rimborso è stata disposta tempestivamente, chiederemo al Consiglio di Stato – ha chiarito l’avvocato Quinto - la rimessione alla Corte Costituzionale della legge del 1941, sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di coerenza con il sistema del decentramento delle funzioni primarie dallo Stato agli enti locali".

"Non è razionale – continua Quinto - che il Governo ed il Parlamento adottino i provvedimenti di riforma dell’organizzazione del servizio giustizia sul territorio facendo ricadere gran parte degli oneri connessi a tale riforma sugli enti locali. La norma del 1941 è ormai superata, è stata adottata prima della Costituzione repubblicana ed oggi non è più compatibile con l’ordinamento. In realtà, i problemi di costituzionalità sono molteplici e sono resi ancor più evidenti per effetto della riforma costituzionale del 2001, ed altresì in conseguenza dell’introduzione delle regole del Patto di stabilità interno".

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