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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Sentenza della Sezione Prima / Gallipoli

Spiaggia con servizi presso l’abitato: il diniego del Comune è legittimo

Il Tar, Sezione Prima, ha rigettato il ricorso di una società che aveva presentato istanza di concessione demaniale per un tratto di scogliera su Lungomare Galilei, a Gallipoli

GALLIPOLI - La Sezione Prima del Tar Puglia, sede di Lecce, ha rigettato il ricorso presentato contro il Comune di Gallipoli dalla B&B Barone Liberty per l’annullamento del diniego all’istanza di concessione demaniale per realizzare una spiaggia libera con servizi in un tratto di Lungomare Galilei, pari ad un’area di circa 895 metri quadrati (è un tratto di scogliera e non di arenile).

La vicenda è stata oggetto di vari pronunciamenti, sia dei giudici amministrativi regionali sia di quelli del Consiglio di Stato che nel 2017 avevano annullato un primo diniego (in riforma dell’orientamento del Tar leccese) per due motivi: il mancato accoglimento della richiesta di concessione non poteva fondarsi sulle previsioni del Piano comunale delle coste (non essendo ancora approvato dalla Regione, non era vigente) né su una astratta prevalenza dell’uso pubblico del demanio. Successivamente la società aveva proposto un primo ricorso per chiedere l'ottemperanza di quanto disposto in quella sentenza, ritenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto solo procedere alla valutazione della compatibilità dell’istanza di concessione, presentata dal privato, con il Piano regionale delle coste (lo strumento di pianificazione cui devono conformarsi i vari piani comunali).

Nell’aprile del 2019 l’amministrazione ha riformulato il diniego, precisando meglio le ragioni di preferenza dell’uso pubblico del tratto di costa (con il richiamo alle norme tecniche di attuazione del Piano regionale delle coste) e inoltre ancorandosi all’obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica, sempre secondo quanto previsto dalla legge regionale del 2015. La società ha quindi presentato un secondo ricorso chiedendo la nullità del nuovo provvedimento comunale per elusione della sentenza del 2017.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi su entrambi i ricorsi, ha però dichiarato improcedibile il primo – visto che il Comune, con la riaperture dell'iter terninato nel nuovo diniego, aveva dato seguito alla sentenza del 2017 – e in parte inammissibile e in parte infondato il secondo. Inammissibile perché il giudice dell’ottemperanza non può esprimersi sulla legittimità o meno delle argomentazioni opposte dall’amministrazione alla richiesta di concessione; infondato perché è stata ritenuta pienamente legittima nel metodo la decisione di procedere attraverso una procedura di gara aperta a tutti gli interessati, in coerenza con il quadro normativo, a partire da quello comunitario.

Si è dunque giunti al pronunciamento della Sezione Prima (presidente Ettore Manca, estensore Silvio Giancaspro, referendario Alessandro Cappadonia) sul merito della questione.

Il collegio, richiamando una vicenda simile (relativa a Porto Cesareo), ha ribadito che rientra nell’ampia discrezionalità concessa all’amministrazione la facoltà di stabilire quale tra gli usi possibili sia quello più coerente con l’interesse della collettività e che la scelta di concedere spazi di arenile va sempre fatta tenendo in conto il prevalente interesse pubblico a garantire la libera balneazione. In pratica, dal momento che il tratto costiero oggetto di richiesta è a ridosso del centro abitato, di fatto abitualmente utilizzato da residenti in un contesto già di suo condizionato da un certo traffico veicolare, l’insediamento di una struttura balneare aggraverebbe la situazione oltre a porsi in contrasto con le previsioni del Piano regionale delle coste per il quale “in particolare, devono essere indicate una o più aree da destinare a spiaggia libera, negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso degli stessi”.

Nel giudizio davanti al Tar il Comune di Gallipoli è stato rappresentato dall'avvocato Francesca Traldi mentre la B&B Barone Liberty da Alfredo Caggiula ed Ernesto Sticchi Damiani.

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