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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Diso

Tar accoglie il ricorso contro le Zincherie Adriatiche: “Necessaria Via”

I giudici amministrativi accolgono le istanze dei due ricorrenti contro l'azienda disina, ravvisando l'errore di Provincia e Regione, che non hanno ritenuto necessario sottoporre l'impianto alla valutazione d'impatto ambientale

DISO - L’attività delle Zincherie Adriatiche di Diso doveva essere sottoposta alla valutazione d’impatto ambientale: è in buona sostanza questo il punto di merito, affermato dalla prima sezione del Tar di Lecce (presidente Antonio Cavallari, estensore, Luigi Viola, referendario, Claudia Lattanzi), che ha pronunciato la sentenza sul caso in questione, accogliendo il ricorso presentato dai signori Giacomo Bortone e Fabio Raffaele Pellegrino, rappresentati dall’avvocato Luca Vergine, contro l’azienda, difesa dagli avvocati Ernesto e Saverio Sticchi Damiani.

I ricorrenti chiedevano l'annullamento della determinazione della Regione Puglia, con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale alle Zincherie Adriatiche srl, della nota della Provincia di Lecce di diniego al riavvio del procedimento di Via e dei verbali delle conferenze dei servizi del procedimento per il rilascio dell'Aia (autorizzazione di inizio attività), ed in particolare, del verbale della conferenza dei servizi conclusiva del 19 ottobre 2010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Come chiarisce il Tar, il ricorso, nel merito, è “fondato e deve pertanto essere accolto”, ravvisando come non sia possibile “non rilevare l’errore compiuto dalla Provincia di Lecce e dall’amministrazione regionale, nel non ritenere necessaria la sottoposizione a Viaa dell’impianto; nella presente vicenda, non siamo, infatti, in presenza del semplice ‘inquadramento’ nel regime autorizzatorio Aia. di un impianto già in atto ed operante secondo il regime autorizzatorio precedente, ma della nuova autorizzazione di non secondarie modifiche produttive che hanno determinato una sostanziale innovazione (almeno sotto il profilo della capacità produttiva) rispetto a quanto precedentemente autorizzato”.

“In buona sostanza – si legge ancora -, si trattava, quindi, di una modificazione della capacità produttiva dell’impianto che doveva essere nuovamente autorizzata, non rientrando per nulla nel precedente quadro autorizzatorio”. Pertanto, con l’accoglimento del ricorso viene disposto l’annullamento degli atti impugnati. Esprime soddisfazione l’avvocato Vergine, che rappresenta i ricorrenti: “Finalmente abbiamo un punto fermo nel merito rispetto alle tante interpretazioni precedenti: il Tar è andato esattamente nella direzione che abbiamo auspicato ed è significativa la censura aperta all’atteggiamento di Provincia e Regione, in merito al tema della Via, a cui comunque l’azienda non poteva sottrarsi”.

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