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Cronaca

Laboratorio accreditato ma senza convenzione: Regione condannata al risarcimento danni

Una struttura di Nardò si è vista riconoscere in prima battuta il diritto all'accreditamento nel sistema regionale e poi la sottoscrizione della convenzione. Anche nel doveroso contenimento della spesa sanitaria bisogna tutelare la concorrenza

LECCE – Il principio della leale concorrenza non può essere sacrificato sull’altare della riduzione della spesa sanitaria. Per quanto quest’ultimo aspetto sia importante, secondo i giudici della Seconda sezione del Tar di Lecce, bisogna tenere in conto anche di quanto stabilito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato per la quale si deve evitare che  una politica di contenimento dell’offerta sanitaria possa tradursi in una posizione di privilegio per gli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti.

Il pronunciamento del tribunale amministrativo è scaturito dal contenzioso tra un laboratorio di analisi di Nardò, rappresentato dall’avvocato Paolo Gaballo, e la Regione Puglia. La struttura in un primo momento si era vista negare la richiesta di accreditamento per prestazioni in regime di convenzione. Il Tar aveva accolto il ricorso e successivamente, davanti all’inerzia dell’amministrazione, aveva nominato un commissario ad acta che aveva riconosciuto l’accreditamento del laboratorio.

Un secondo ricorso è stato presentato dopo che la Regione ha negato il rilascio della convenzione, ritenendo che i laboratori già contrattualizzati fossero sufficienti per il fabbisogno della Provincia di Lecce. Con la sentenza pubblicata di recente, il tribunale amministrativo leccese ha accolto il ricorso della struttura neretina, annullando il diniego dell’Asl Lecce e condannando la Regione al risarcimento dei danni causati dal ritardo nel rilascio dell’accreditamento istituzionale.

Per l’avvocato Gaballo “la decisione del Tribunale amministrativo di Lecce riveste particolare importanza, in quanto è la prima pronuncia che dichiara l’illegittimità di un diniego alla richiesta di sottoscrizione della convenzione da parte di una struttura sanitaria già accreditata”.  

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