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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Ampliamento della concessione, ma solo con nuovo bando. Il Tar legittima la decisione del Comune

Respinto il ricorso del titolare dell’area del Paradise beach bar a Porto Cesareo che aveva chiesto l’ampliamento e la modifica della concessione per nuovi servizi

 PORTO CESAREO – Anche per poter ampliare e apportare modifiche all’area demaniale già in concessione, per allestire nuovi servizi e insediare nuove strutture sulla spiaggia, è necessario partecipare ad un nuovo bando di gara di evidenza pubblica. E’ quanto prescrive già la legge regionale 17 del 2015 ed è un capisaldo ribadito anche nella recente sentenza del Tar di Lecce che ha respinto il ricorso del titolare di una concessione demaniale in quel di Porto Cesareo a cui gli uffici comunali avevano respinto, nell’aprile del 2017, una domanda  di ampliamento e risagomazione dell’area concessa, già dal 2007, per l’insediamento, accanto allo stabilimento, di un ulteriore chiosco a servizio dell’attività del Paradise Beach Bar. I giudici amministrativi infatti si sono pronunciati a favore del Comune di Porto Cesareo, difeso dall’avvocato Antonio Quinto, respingendo il ricorso e legittimando le motivazioni che l’amministrazione comunale aveva adottato per respingere la domanda di ampliamento dell’area in concessione. Il Comune infatti aveva rigettato la domanda evidenziando il superamento del fronte mare fissato dalle norme tecniche di attuazione del Piano regionale delle coste, nonché la mancata predisposizione dei camminamenti, delle passerelle e dei servizi minimi imposti dalla legge regionale 17 del 2015, ma soprattutto l’impossibilità di modificare la concessione senza una preventiva gara pubblica.

“Il Tar ha sposato la nostra tesi secondo la quale anche per le ipotesi di ampliamento o modifica è indispensabile il preventivo ricorso alla procedura ad evidenza pubblica così come ordinato in sede di giurisprudenza comunitaria, e non solo nazionale” spiega l’avvocato Quinto. Nell’ambito della sentenza della prima sezione del Tar di Lecce si evidenzia infatti come  le concessioni demaniali marittime, con finalità turistico ricreative, hanno come oggetto un bene o servizio limitato nel numero e nell’estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. Sicchè proprio la limitatezza nel numero e nell’estensione giustifica il ricorso a procedure comparative per l’assegnazione.

“Non può, poi, sostenersi che le prescrizioni del Piano regionale delle coste” spiega l’avvocato incaricato dal Comune cesarino, “non debbano essere rispettate nel caso di ampliamento o risagomazione di precedenti concessioni demaniali, dato che nessuna norma di favore è prevista per quelle già in essere. Il provvedimento di rigetto emesso dal Comune di Porto Cesareo aveva evidenziato il deficit progettuale quanto alla mancata individuazione delle fasce parallele al mare e della fascia ortogonale al mare prescritte dalle norme tecniche di attuazione del Piano regionale delle coste, nonché dei camminamenti necessari a garantire condizioni di accessibilità e sicurezza alle persone per il raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili. Si tratta” conclude l’avvocato Quinto, “di prescrizioni che si impongono nei confronti di tutti i casi di occupazione del demanio, di cui occorre tener conto anche per qualsiasi ipotesi di variazione di concessioni già in essere”.

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