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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca

Tar sblocca riqualificazione edilizia nei 15 comparti della zona B14 a Lecce

La sentenza offre una importante interpretazione applicativa delle norme del piano regolatore generale nel capoluogo: annullato il diniego del permesso di costruire ad una società, anche in difetto di piano particolareggiato

LECCE - Una sentenza del Tar di Lecce offre una interpretazione applicativa delle norme del piano regolatore generale del capoluogo, che consente di sbloccare l’attività edificatoria in ben 15 comparti di ristrutturazione per la riqualificazione di aree urbane della zona B 14, ancorché in detti comparti non sia stato realizzato il piano particolareggiato.

Nel caso sottoposto all’esame del tribunale, è accaduto che la società proprietaria dell’area inclusa nel perimetro del comparto 15 aveva presentato un progetto conforme alle prescrizioni di dettaglio e agli indici di fabbricabilità della zona. Il Comune aveva bocciato il progetto ritenendo che la mancanza del piano particolareggiato non consentisse l’applicabilità degli indici propri del comparto, ma solo una edificazione limitata e, come tale, non conveniente per l’operatore.

Da qui il ricorso al Tar dell’impresa, con gli avvocati Pietro e Antonio Quinto, che hanno evidenziato l’erronea lettura delle norme di piano: “È vero – hanno argomentato – che in linea generale nelle zone residenziali da ristrutturare, e cioè le zone B 14, è prevista la formazione del piano particolareggiato o del piano di lottizzazione per poter usufruire degli indici di quella zona, ma tale previsione non è applicabile alle zone B 14 che nello stesso Piano siano state perimetrate come comparti di ristrutturazione per la riqualificazione funzionale di aree urbane”.

Si tratta, quindi, di quindici comparti che interessano aree del centro urbano, caratterizzate da un tessuto edilizio diffuso, ma incompleto: «La perimetrazione in sede di Prg. di comparti ben definiti – hanno sostenuto gli avvocati – è di per sé satisfattiva della pianificazione di dettaglio, avuto altresì riguardo alle esigenze già verificate di riqualificazione e completamento del tessuto edilizio esistente. Sicché è irrazionale ritenere che un intervento di demolizione e ricostruzione in un tessuto urbano definito richieda la preventiva approvazione di un piano particolareggiato ai fini della piena utilizzazione delle facoltà edificatoria”.

Questa tesi è stata condivisa dal Tar, che, annullando il diniego del permesso di costruire, ha affermato che nelle zone B14 del P.r.g. di Lecce “una volta che l’amministrazione, in considerazione della completa urbanizzazione delle zone in questione, consenta la realizzazione di interventi di demolizione e ricostruzione anche in difetto di piano particolareggiato, non vi sono ragioni per non applicare a detto intervento nella loro completezza tutti gli indici più favorevoli del comparto, introducendo limitazioni alle facoltà edificatorie".

Di ampio respiro l’impatto della sentenza del Tar sull’attività edificatoria in zone della città caratterizzate da edilizia eterogenea e frammentaria.

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