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Cronaca Specchia

Testimone di nozze condannato per aver molestato la sposa, ecco le ragioni del giudice

Depositate nei giorni scorsi le motivazioni della sentenza con la quale un 26enne di Corigliano d’Otranto è stato riconosciuto responsabile di violenza sessuale. La difesa: “Pronti all’Appello”

SPECCHIA - “Sono stato aggredito dallo sposo perché avevo rifiutato il suo invito a bere”: si era difeso così il 26enne, originario di Tricase ma residente a Corigliano d’Otranto, accusato di aver molestato la donna che poco prima aveva promesso amore eterno proprio all’amico, di cui era testimone, lo scorso 29 maggio, in un ristorante a Specchia.

Ma la sua versione non ha convinto il giudice Michele Toriello che lo scorso 10 dicembre gli ha inflitto la condanna a un anno e otto mesi di reclusione (decurtata di un terzo, grazie alla scelta del rito abbreviato) per violenza sessuale. Per lui, la pubblica ministero Giorgia Villa aveva chiesto due anni e mezzo.

Stando a quanto messo nero su bianco nella sentenza, depositata nei giorni scorsi, a pesare nella decisione è stata innanzitutto l’attendibilità della presunta vittima: “La sua versione, sofferta, asciutta, lineare e circostanziata, caratterizzata da precisione e puntualità, dall'assoluta assenza di elementi contraddittori o comunque idonei a far sorgere il dubbio della sua genuinità, nonché dalla sobrietà dei toni, è tale da allontanare ogni sospetto di intenti rancorosi o vendicativi”. Ma non solo. Ad accreditare questo racconto, secondo il gup, sono state le dichiarazioni rilasciate da uno degli invitati al banchetto che avrebbe assistito alla scena: aveva sostenuto di aver visto il 26enne mentre abbracciava di spalle la sposa e poggiava le braccia sulla sua scollatura.

“Questa deposizione conferma incontrovertibilmente che vi fu un contatto fisico, e che non si trattò di un semplice abbraccio tra amici, poiché lo stesso testimone vide la donna allontanare da sé il testimone di nozze e, subito dopo, vide sopraggiungere lo sposo, anch'egli evidentemente infastidito da quell'inatteso comportamento dell’amico”, si legge nella sentenza.

Insomma, la malcapitata si era recata al bancone del bar, per chiedere al personale di sala di non servire più alcolici al 26enne che, a suo avviso, aveva già alzato troppo il gomito, e si sarebbe ritrovata addosso le sue mani. “L’avvicinamento molesto” sarebbe stato notato anche dal marito, che, prima del taglio della torta, avrebbe raggiunto i due, mettendo così l’amico nelle condizioni di desistere, e che spiegò pure agli inquirenti di non aver reagito nell’immediatezza, solo perché non voleva rovinare quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita.

L’imputato aveva respinto gli addebiti in tutti i modi, attraverso l’avvocato Walter Gravante, chiamando a testimoniare anche la moglie e la madre. La loro versione, però, per il giudice non è stata sufficiente a dimostrare l’estraneità alle accuse, essendo emerso che entrambe le signore erano sedute al tavolo posizionato in una sala differente da quella in cui si trovava il bancone del bar, e quindi potrebbero non aver assistito all’accaduto.

In aula, il difensore aveva portato anche due filmati, ritenuti utili a ricostruire in modo fedele la vicenda e a scagionare il giovane: uno dell’aggressione, diventato virale sui social, e un altro, dal quale emergerebbe come la ragazza il giorno dopo parlò del matrimonio senza fare cenno alle presunte molestie subite.

Oltre ai filmati, tra la documentazione arrivata sulla scrivania del gup c’erano anche alcuni messaggi scambiati tra la sposa e la moglie dell’imputato e la denuncia per lesioni aggravate sporta da quest’ultimo nei riguardi dello sposo che gli avrebbe provocato frattura delle vertebre lombari e sacrali.

Anche il fratello del 26enne sarebbe stato aggredito con una bottiglia di vetro alla testa, riportando un trauma cranico.

Per il giudice, però, “deve necessariamente ritenersi che quel violentissimo pestaggio si sia scatenato a causa di un evento inatteso e gravissimo, quale appunto, certamente fu il palpeggiamento della sposa”.

Nei riguardi di quest’ultima, parte civile al processo con l’avvocato Marco Ruta, è stato riconosciuto il risarcimento del danno in separata sede.

La sentenza, inoltre, non ha concesso all’imputato, le attenuanti generiche e il beneficio della sospensione della pena, a causa di una precedente condanna divenuta irrevocabile per furto in abitazione, e ha disposto l’interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela, nonché da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Non è questo tuttavia il finale della storia, perché ora che sono state depositate le motivazioni, il difensore presenterà ricorso in appello.

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