Volo cancellato, alternativa dopo cinque giorni: risarcimento per due giovani
Di San Cesario di Lecce e di Leverano, furono tra i malcapitati di una vicenda nello scalo londinese di Stansed. Riconosciuto anche il danno non patrimoniale
LECCE – A poco meno di un anno da quella vicenda da incubo, per due 22enni salentini – residenti a San Cesario di Lecce e Leverano - è arrivata la sentenza che rende giustizia dei disagi patiti in seguito alla cancellazione, da parte della compagina Ryanair, del volo FR8105 da Londra Stansed a Brindisi.
Era il 10 di agosto, intorno alle 13. Dopo essere rimasti in attesa del decollo a bordo dell’aereo, dopo circa tre ore e senza aver ricevuto assistenza o informazioni, i passeggeri furono fatti scendere e dirottati verso un’altra uscita per un successivo, nuovo, imbarco che, effettivamente, avvennne verso le 18, sullo stesso vettore. Altre due ore di attesa, fino alla definitiva cancellazione. Ritornati a terra, i malcapitati aspettarono fino alle 23 per recuperare i bagagli e fino alle 8 del mattino seguente per chiede allo sportello della compagnia di essere “riprotetti” sul primo volo utile. In risposta si sentirono dire che l’opportunità di fare rientro in Italia si sarebbe ripresentata solo cinque giorni dopo e peraltro senza la copertura delle spese di vitto e alloggio intanto da sostenere.
I due giovani, allora, si decisero a provvedere autonomamente, riuscendo infine ad atterrare a Brindisi il 12 agosto con un volo Alitalia in partenza da Heathrow e con scalo a Fiumicino, dopo aver trascorso una notte, sempre a proprie spese, in un albergo nei pressi dell’aeroporto principale di Londra.
Una volta in patria, i due hanno presentato reclamo cui Ryanair ha risposto con una liberatoria per 250 euro a testa, ignorando non solo le spese sostenute, ma anche l’importo previsto dal regolamento comunitario, pari a 400 euro per la tratta in questione. Rivolgersi all’avvocato Stefano Gallotta, responsabile per Codici Puglia del settore vacanze, è sembrata allora l’unica strada possibile per non darla vinta alla compagnia. È del 28 giugno la sentenza con la quale il giudice di pace di Brindisi, Giuseppe Capodieci, ha accolto le richieste del legale, riconoscendo un ulteriore importo di 2mila 50 euro oltre a interessi e costi legali come diritto alla compensazione pecuniaria, al rimborso delle spese per il soggiorno a Londra, più 600 euro per danni non patrimoniali.
“Con questa pronunzia – ha commentato l'avvocato Stefano Gallotta – si riconosce finalmente un giusto ristoro per le vittime di quell’incredibile ma non isolato episodio che occupò le prime pagine dei giornali e interessò l’aula parlamentare. È bene rammentare che, in caso di cancellazione del volo, la riprotezione deve avvenire nei tempi più ristretti possibili e nell'interesse primario della vittima della cancellazione, sicché l'aver proposto una riprotezione su un volo in partenza ben 5 giorni dopo, senza neppure coprire le spese per vitto e alloggio fino alla nuova partenza, concreta precise violazioni del regolamento 261 del 2004 e legittima l’ulteriore condanna al rimborso di tutte le spese sostenute a causa della cancellazione, per albergo, trasporti alternativi e parcheggi, e ai danni conseguenti alla mancata assistenza. I passeggeri del volo in questione potranno utilizzare questa pronunzia, a seguito del relativo passaggio in giudicato, per far valere i propri diritti lesi dal vettore”.