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Giovedì, 28 Marzo 2024
Economia

Giù le mani dai contratti dei collaboratori linguistici. Cgil diffida l’ateneo

I vertici nazionali del sindacato scendono in campo per difendere i diritti di trattamento economico."Illegittima la distinzione con gli ex lettori madrelingua, l'amministrazione interpreta a suo modo l'ordinanza costituzionale"

LECCE - L’ateneo salentino è ancora nel pieno della bufera: questa volta la querelle giuridica riguarda i collaboratori esperti linguistici che hanno proclamato lo stato d’agitazione. La causa? La disdetta del contratto integrativo ancora in vigore, in base ad una decisione “presa unilateralmente dall’amministrazione dell’ateneo”, per usare le parole dei sindacati che hanno proclamato la battaglia per la trasparenza in ateneo.

Ora scende in campo anche la segreteria nazionale Flc-Cgil che, per difendere questi lavoratori, ha preso in mano le carte bollate e diffidato il rettore Domenico Laforgia dall’intervenire sui diritti acquisiti. Il sindacato, per conto del suo referente nazionale Domenico Pantaleo, ha messo in mora l'intera Università del Salento, a causa della discussa delibera numero 179 adottata dal consiglio di amministrazione dell’ateneo.

Proprio nel corso della seduta incriminata del 23 ottobre, il Cda con cinque membri presenti, tra cui due studenti ed il rettore, “ha deciso di ridurre drasticamente la quota integrativa della retribuzione prevista dal contratto, il tutto senza un confronto con le parti sociali”, denunciavano Cgil, Cisl, Uil, Snals.

Ora anche i vertici nazionali della Cgil ripercorrono le tappe giuridiche che avrebbero portato l’amministrazione a sostenere “erroneamente” che la Corte Costituzionale, con l’ordinanza 38 del 2012, avrebbe ritenuto rilevante la distinzione tra la figura di  lettore madrelingua e quella di collaboratore linguistico, giustificando così una differenza di trattamento economico.

Tutto avrebbe origine, secondo loro, con la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino in seguito ad un ricorso presentato da un collaboratore esperto linguistico, assunto presso l’università del capoluogo piemontese, che chiedeva di ottenere l'equiparazione del proprio trattamento economico a quello del ricercatore assunto a tempo definito.  

In quella circostanza, spiega il sindacato, la Consulta si sarebbe limitata ad evidenziare la carenza di informazioni utili per inquadrare la questione: “Non ha assolutamente affermato l’esistenza di una diversità tra le due figure professionali, né lo avrebbe potuto fare considerato che si è limitata a dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità”.

“In realtà la figura del lettore di madre lingua straniera, del quale il decreto del presidente della Repubblica numero 382 del 1980 consentiva l'assunzione, è venuta meno con l'abrogazione stabilita dalla legge numero 236 del 1995. – precisa Flc Cgil - Quest'ultima disposizione normativa ha consentito l'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre ".

Destinatari di tali assunzioni sono stati, prioritariamente i titolari dei contratti nell'anno accademico 1993-1994, nonchè quelli cessati dal servizio per scadenza dell'incarico, ai quali è stata garantita la conservazione dei diritti acquisiti.

La stessa Corte di Cassazione è più volte intervenuta sull’argomento evidenziando che: “l'articolo 4 ha regolamentato la nuova figura professionale del collaboratore ed esperto linguistico. La ratio legis, va ravvisata nell'assicurare agli ex lettori di lingua madre straniera, interessati alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro, la conservazione del trattamento economico e di ogni altro diritto, equiparando i lettori con contratti appena scaduti (in servizio nell'anno accademico 1993-1994) a coloro il cui contratto era scaduto prima e non si erano visti rinnovare l'incarico”.

Anche la Corte di Cassazione, precisa il sindacato, avrebbe quindi confermato il diritto dei lettori di madrelingua straniera divenuti Cel, di godere di un trattamento economico corrispondente a quella del ricercatore a tempo pieno.

Alla luce di quanto detto, Flc Cgil ritiene “illegittima la tesi sostenuta dall’Università del Salento che, attraverso un’interpretazione autonoma dell’ordinanza costituzionale, ritiene di dover intervenire sui diritti acquisiti dai lettori di madrelingua straniera”, promettendo una strenua difesa di questi lavoratori.

 

 

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