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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia Santa Cesarea Terme

Guerra di numeri sul destino delle Terme, controreplica di Edilcostruzioni

Immediata risposta del gruppo, difeso dall'avvocato Pietro Quinto, alle dichiarazioni della società termale in merito alla sentenza del Consiglio di Stato: "Negligenza e responsabilità evidenziate e ribadite dai giudici"

SANTA CESAREA TERME - "Quanto sostenuto dalle Terme non tiene conto che l’oggetto del giudizio amministrativo – conclusosi pochi giorni fa con la sentenza del Consiglio di Stato che ha condannato le Terme di Santa Cesarea a risarcire il danno in favore del raggruppamento di imprese che si era aggiudicato la gara – verteva proprio sull’accertamento della responsabilità in capo alla società termale per la rinuncia all’investimento".

Edilcostruzioni, attraverso il proprio legale, Pietro Quinto, replica così alle dichiarazioni di ieri della società termale, che ribadiva come nella vicenda del finanziamento da 10milioni di euro per la realizzazione del nuovo complesso, si fosse operata una scelta obbligata, per evitare un danno ancora maggiore.

L'avvocato Quinto, invece, evidenzia come il profilo di responsabilità fosse stato già ravvisato dal Tar di Lecce: "La posizione oggi espressa dalle Terme - si legge - trascura un particolare e cioè che il Consiglio di Stato ha respinto quella tesi difensiva, riconoscendo un preciso profilo di responsabilità in capo alla società termale". In buona sostanza, invece della rinuncia al finanziamento, la società termale avrebbe dovuto adoperarsi per trovare soluzioni alternative: "In tal senso - si precisa - non può essere preso in considerazione come comportamento scusante il fatto che la società, in sede di rinuncia al finanziamento, abbia chiesto espressamente al Ministero 'se l’individuazione di un sito alternativo al Nuovo Centro Termale avesse potuto consentire il mantenimento della sovvenzione di cui al Contratto di Programma'”.

Edilcostruzioni chiarisce come il Consiglio di Stato abbia poi respinto l’ulteriore difesa della società Termale secondo cui la responsabilità nella perdita del finanziamento sarebbe stata del Comune di Santa Cesarea. Il giudice di appello così si esprime: “Appare pretestuoso il tentativo dell’appellante incidentale di addossare la responsabilità degli avvenimenti a soggetti terzi (in particolare, al Comune di Santa Cesarea) o di ricercare ulteriori ragioni che, anche a prescindere dall’assenza di risorse finanziarie, avrebbero comunque giustificato la revoca degli atti di gara" e  "la gara è stata bandita dalla società Terme di Santa Cesarea ed era, quindi, quest’ultima (non il Comune) che doveva farsi carico della sussistenza e della permanenza delle risorse finanziarie necessarie per la effettiva realizzazione dei lavori programmati che si andavano ad appaltare”.

Non è stata ritenuta valida, come sottolinea Quinto, la giustificazione dell’esistenza del provvedimento di sequestro e, più in generale, alla pendenza di procedimenti giudiziari perché, in ogni caso, ha osservato il Consiglio di Stato “emergerebbe un ulteriore profilo di scorrettezza, derivante dalla intempestività con cui la società termale ha deciso di agire in autotutela”.

Per quanto riguarda l’ammontare del risarcimento, messo in dubbio dalle Terme, Edilcostruzioni ribadisce come la sentenza del Consiglio di Stato sia molto chiara: "Viene riconosciuto un importo – scritto in sentenza, non sottoposto ad alcuna verifica da parte della stazione appaltante – di € 205.000 per la perdita di opportunità di lavoro alternative;

in aggiunta, viene riconosciuto il diritto al risarcimento delle 'spese inerenti la elaborazione dell’offerta, la progettazione e pianificazione della commessa nella fase precedente alla gara, le spese sostenute per la costituzione dell’associazione temporanea di imprese, le spese sostenute per le polizze fideiussorie e, più in generale, tutte le spese comunque riconducibili all’attività svolta per la partecipazione alla gara'. L’ammontare di tali spese dovrà essere documentato dal raggruppamento, ma l’importo dei premi pagati per le sole polizze ammonta ad € 35.000, sicché una stima prudenziale per tutte le spese è di € 80.000".

È stato poi riconosciuto anche il risarcimento delle “spese sostenute per la retribuzione del personale dipendente”, determinato dal Consiglio di Stato “nella misura del 25% dell’importo relativo alle spese”. Le voci riconosciute dal Consiglio di Stato, con una stima prudenziale, determinerebbero, quindi, un risarcimento in favore del raggruppamento Edilcostruzioni di € 305.000, cui devono essere aggiunti interessi e rivalutazione, già riconosciuti dal Tar, a far tempo dal 2007, con ulteriore aggravio per le Terme del 15-20% sull’importo complessivo.

"Questi - conclude Quinto - sono i dati risultanti da ben due sentenze dei giudici amministrativi di primo e secondo grado, che hanno accolto le richieste del raggruppamento Edilcostruzioni ed hanno rigettato le tesi difensive delle Terme".

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