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Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: si lavora a nuova disciplina

Lotta contro il tempo per adeguare le normative, anche alla luce dell'indagine intrapresa dalla Corte dei Conti, per individuare responsabilità erariali omissive nel mancato aggiornamento. Pietro Quinto: "Materia non solo tecnica"

LECCE – Una lotta contro il tempo quella dei Comuni per adeguare la disciplina regolamentare degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione nell’edilizia, anche alla luce dell’indagine intrapresa dalla Corte dei Conti, per individuare responsabilità erariali omissive nel mancato aggiornamento nel corso degli anni. Sono queste le indicazioni emerse nell’affollata assemblea dei responsabili degli uffici tecnici comunali svoltasi a Lecce su iniziativa dell’ordine provinciale degli ingegneri.

In quella assemblea – su relazione dell’avvocato Pietro Quinto – sono emerse alcune circostanze: l’estensione dell’indagine della Corte dei Conti anche nelle province di Brindisi e Taranto e la pubblicazione di recenti sentenze di condanna per responsabilità erariale delle sezioni della Corte dei conti dell’Emilia e delle Marche.

In particolare, quest’ultima sentenza, ha coinvolto nella responsabilità erariale anche le figure del sindaco e dell’assessore all’urbanistica. Ciò perché “la materia (dell’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione) non può essere considerata esclusivamente tecnica, rappresentando un’entrata dell’ente locale riportata in bilancio e produttiva di utili comunali”. Da qui, l’urgenza di adeguare gli atti deliberativi, provvedendo, per gli oneri di urbanizzazione, ad esercitare la potestà tecnico discrezionale, che la legge regionale e la legge statale attribuiscono al consiglio comunale, anche per l’ipotesi in cui il Comune non intenda revisionare in aumento gli oneri di urbanizzazione rispetto alle tabelle fissate dalla legge regionale Puglia del 1977.

Diverso è il caso del costo di costruzione. In presenza dei parametri regionali, aggiornati sino al 2010, il Comune era tenuto ad adeguare gli importi del costo di costruzione sulla base degli indici Istat nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali e nel periodo successivo. “A tanto – ha suggerito l’avvocato Quinto – occorre provvedere con urgenza per il futuro, ma altresì con effetti retroattivi per il recupero delle somme non riscosse nell’esecuzione del legittimo esercizio del potere di autotutela”.

“Ciò è possibile – ha proseguito - per pacifiche acquisizioni giurisprudenziali con riferimento alla rettifica del costo di costruzione per i permessi di costruire rilasciati a far tempo dal 2005. Avuto riguardo infatti al tipo di obbligazione ‘acausale’ propria del costo di costruzione, connessa alla mera utilizzazione edificatoria del territorio, a carattere vincolato e predeterminato ex lege, è possibile rettificare l’importo di detta voce anche sui permessi già rilasciati e procedere al recupero prima del rilascio della licenza di abitabilità”.

Più problematica, secondo Quinto,  è la questione relativa agli oneri di urbanizzazione, avuto riguardo al carattere discrezionale della relativa deliberazione: “In questo caso sarebbe opportuno valutare, in alternativa al recupero – ha aggiunto -, l’adozione di una delibera ricognitiva che motivi sulle eventuali ragioni economico-sociali che hanno indotto a non adeguare per il passato gli oneri provvedendo invece per il futuro ai relativi aggiornamenti”.

“La nota positiva – ha concluso l’avvocato Quinto – in tutta la vicenda è che nei giudizi sin qui svolti, la Corte dei conti ha esercitato il potere riduttivo di una eventuale responsabilità erariale, soprattutto in presenza di un ravvedimento operoso delle amministrazioni”.

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