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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia

Procedimento di rinnovo del consiglio della Cciaa, federaziende ricorre al Tar

FEDERAZIENDE ricorre al TAR sul silenzio inadempimento serbato dalla Regione Puglia per la declaratoria dell'obbligo d

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccePrima

PROCEDIMENTO DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CCIAA DI LECCE: FEDERAZIENDE RICORRE AL TAR. FEDERAZIENDE ricorre al TAR sul silenzio inadempimento serbato dalla Regione Puglia per la declaratoria dell'obbligo della Regione Puglia di concludere il procedimento con provvedimento espresso, nonché per la nomina del commissario ad acta. Con avviso del 25.07.14, il Presidente della Camera di Commercio di Lecce pubblicava l'avviso di avvio della procedura di rinnovo del Consiglio Camerale, invitando le Organizzazioni Imprenditoriali, Sindacali e le Associazioni dei Consumatori di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni, a far pervenire entro il 3 settembre 2014, i documenti di cui all'art. 2 del D.M. 156/2011. All'uopo, l'ente camerale precisava i termini e le modalità del procedimento, fissando le date di scadenza di ogni singola fase della citata procedura (cronoprogramma) e regolando con apposito disciplinare, approvato con determina dirigenziale n.414 del 17.07.14, la fase di verifica e controllo, di competenza camerale, sulle autodichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445. In particolare, con il citato atto, l'ente camerale autodisciplinava la citata attività di verifica e controllo con tre distinte ed ulteriori sub-fasi: la prima, di verifica dei plichi (art.3, lett.a, b, c, d, e), la seconda, di verifica della classificazione ATECO delle imprese (art. 3, lett.f), la terza, di controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 4, 5). Con istanze del 03.09.14, Federaziende presentava tre distinte dichiarazioni di rappresentatività per concorrere all'assegnazione dei seggi rispettivamente nel settore "Servizi alle Imprese", "Commercio" e "Turismo", formalizzando l'apparentamento con Fedimprese, ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 04.08.11 n.156. Con nota del 17.09.14 n. 24022, l'ente camerale, nel comunicare che era stata completata la prima fase di verifica dei plichi (art. 3 comma , lettere da a) ad e) del disciplinare approvato con determina n.418/14, richiedeva la regolarizzazione di alcuni dati, alla quale la ricorrente dava riscontro con tre distinte note del 26.09.14 per ciascun settore del quale erano state richieste le integrazioni. Con nota del 26.11.14 n. 31816, la Camera di Commercio di Lecce comunicava di aver concluso la II fase del procedimento e di aver avviato la III fase di verifica a campione degli elenchi degli associati. A detta nota, Federaziende dava riscontro con tre note del 01.12.14. Con nota del 14.01.15, n.775, l'ente comunicava che le precedenti note del 01.12.14 non erano idonee a dimostrare l'effettiva qualità di associato e richiedeva ulteriore integrazione documentale per poter accertare i predetti requisiti. Sicché, dopo uno scambio di mail del 21.01.15 tra le parti inteso a chiarire quale documentazione fosse utile a dimostrare la qualità citata di socio, in data 22.01.15, la ricorrente consegnava all'ente camerale quanto richiesto. Con nota del 25.02.15, la ricorrente, congiuntamente a FEDIMPRESE nella persona di SALVATORE LONGO, diffidava l'ente camerale a completare l'istruttoria e ad inviare la documentazione all'ente regionale, ma senza alcun riscontro. Il silenzio serbato dall'ente camerale, in fase istruttoria, e dalla Regione Puglia nella procedura di rinnovo del Consiglio camerale è illegittima per i seguenti motivi: Violazione dell'art. 2 della L. n. 241/90. Violazione dell'art. 12 della L. 29.12.93 n.580. Violazione degli artt.2, 3, 5, 9 del D.M. 04.08.11 n.156. Violazione della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 07.03.14 n.39517. Il rinnovo del Consiglio Camerale è un procedimento complesso, formato, nella fase istruttoria, dall'apporto della Camera di Commercio per la quale l'organo rappresentativo dovrà essere nominato e dal provvedimento conclusivo, emesso dall'ente regionale, sulla scorta della documentazione e degli esiti istruttori dell'ente camerale. Il termine perentorio complessivo di conclusione del procedimento è di 140 giorni, ai sensi degli artt. 2, 3, 5, 9, 10 del D.M. 156/11. In particolare, il presidente della Camera di Commercio 180 giorni prima della scadenza, pubblica l'avviso per il rinnovo del consiglio camerale e ne dà avviso al Presidente della Regione. Entro 40 giorni dalla pubblicazione, le organizzazione imprenditoriali, quelle sindacali e dei consumatori maggiormente rappresentative devono presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/00, redatte obbligatoriamente secondo gli schemi allegati al Decreto Ministeriale 04.08.11 n.156 (art.3 del D.M.156/11). Entro i successivi trenta giorni, l'ente camerale avvia le verifiche ed i controlli sulla documentazione consegnata (art. 5 del D.M. 156/11) fatta salva la richiesta di correzione di errori sanabili entro il termine di dieci giorni (art. 5, comma 1 del D.M. 156/11) ovvero l'adozione di provvedimento di irricevibilità o di esclusione (art. 5, comma 2 del D.M. 156/11); "in ogni caso", entro i citati trenta giorni il segretario generale dell'ente camerale deve inviare al Presidente della Giunta Regionale "…i dati e ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione presso la camera di commercio per eventuali verifiche, i documenti regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3 e 4, completati con i dati del diritto annuale versato alle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco di cui all'allegato B, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore…" (art.5 del D.M. n.156/11). Sicché, il Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla ricezione della predetta documentazione assegna i seggi in seno al Consiglio Camerale e "…notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui agli artt. 2, 3 e 4.." (art. 9, lett. d del D.M. n.156/11). La fase successiva si conclude con l'adozione del decreto di nomina dei singoli consiglieri e con la convocazione del Consiglio Camerale nel termine di dieci giorni dalla scadenza di trenta giorni dalla notifica della determinazione di assegnazione dei seggi (art.10 c.1 e art. 8 c.6 del D.M. 156/11). Dunque, il termine complessivo di 140 gg. decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del procedimento di rinnovo del Consiglio Camerale e si conclude con l'adozione del decreto presidenziale di nomina dei consiglieri delle Organizzazioni o Associazioni. Nella vicenda che ci occupa, con la pubblicazione dell'avviso di rinnovo del Consiglio Camerale, la Camera di Commercio di Lecce ha approvato un puntuale cronoprogramma che, facendo applicazione dei termini di istruttoria e di conclusione del procedimento innanzi citati, ha fissato le seguenti date di svolgimento della procedura:

  • il 25.07.14 è stato pubblicato l'avviso della procedura di rinnovo del Consiglio Camerale;

  • entro il 03.09.14, la presentazione delle dichiarazioni da parte delle Organizzazioni o associazioni;

  • entro il 03.10.14, l'invio della documentazione presso l'ente regionale;

  • entro il 03.11.14, la notifica delle determinazioni del Presidente della Giunta Regionale sull'assegnazione dei seggi;

  • entro il 03.12.14, le organizzazioni o associazioni comunicano i nominativi dei consiglieri a cui attribuire i seggi;

  • entro il 13.12.14, il Presidente della Giunta Regionale adotta il decreto di nomina dei singoli consiglieri.

Si può ben comprendere che, oltre a non essere stato rispettato il termine istruttorio dell'invio della documentazione all'ente regionale, anche il termine complessivo, pur con le eventuali integrazioni, non è stato rispettato. Ne consegue il silenzio-inadempimento del termine "perentorio" di conclusione del procedimento. Sulla citata natura dello spatium deliberandi dell'ente regionale, il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare del 07.03.14 n.39517, par. 1, precisa la doppia valenza dei termini, quelli endoprocedimentali e quello complessivo di conclusione della procedura, di cui all'art.5 comma 3 del D.M. n.156/11; il rapporto tra il tempo necessario per l'attività istruttoria e la conclusione del procedimento è interpretato nel senso che "…tale termine a parere di questo Ministero, ha natura ordinatoria, in quanto il mancato rispetto dello stesso non comporta alcun effetto di decadenza sull'azione della camera di commercio, pur se l'eventuale motivata deroga a tele termine intermedio, deve essere contenuta e compatibile con le esigenze di rispetto del termine ultimo, perentorio, di conclusione del procedimento". Nel caso in esame , non v'è dubbio che il citato termine complessivo di 140 giorni sia ampiamente decorso con la conseguenza decadenza del potere dell'ente regionale di adottare il provvedimento conclusivo. A nulla valgano, le richieste dell'ente camerale di "regolarizzazione" delle dichiarazioni ex DPR 447/00, formulate in via reiterata oltre il termine di istruttoria ed per "stati di avanzamento" della procedura, in violazione dell'art. 5 del D.M. 156/11, del cronoprogramma e del disciplinare di verifica e controllo dei dati. Infatti, se per un verso, secondo la citata disposizione ed il cronoprogramma dell'ente camerale, la richiesta di correzione di errori od omissioni sanabili, (tali qualificate perché non comprese nell'elenco di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. n.156/11), deve avvenire all'interno del termine di 30 giorni concesso all'ente camerale ( tale interpretazione confermata dalla locuzione "in ogni caso", utilizzata dall'art. 5 comma 3 del D.M. 156/11, che obbliga l'ente camerale "a far pervenire" la documentazione all'ente regionale nel termine di trenta giorni), per altro verso il termine complessivo di 140 giorni per l'adozione da parte dell'ente regionale del provvedimento finale di assegnazione dei seggi non può essere superato. Sotto diverso profilo, va evidenziato che la natura perentoria del citato termine trova chiara spiegazione nello stretto rapporto che intercorre tra il ritardo dell'ente camerale e la proroga delle funzioni del Consiglio in carica. Infatti, il ritardo "istruttorio", della Camera di Commercio consente al Consiglio in scioglimento di esercitare le funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla sua scadenza naturale, in regime di prorogatio, ai sensi dell'art. 38 della L.12.12.02 n.273. L'apparente "conflitto di interessi" in cui versa l'ente camerale travolge rallenta l'adozione del provvedimento regionale. Sicché, la conclusione del procedimento nel termine complessivamente assegnato dal decreto ministeriale citato risponde alle esigenze di celerità e di ricostituzione degli organi essenziali di governo dell'ente camerale. Non troverebbe, diversa spiegazione, se non con la natura perentoria del citato termine, l'art. 5, comma 1, lett. b e comma 4 della L.29.12.93 n.580, che prevede lo scioglimento del Consiglio in carica in caso di superamento del termine di prorogatio, di cui all'art. 38 della L.n.273/02, e la nomina di un commissario straordinario per il rinnovo del consiglio camerale. Tale ultima evenienza non pare essere lontana. Infatti, in considerazione che l'avviso è stato pubblicato 180 gg. prima della scadenza dell'organo consiliare, nel rispetto dell'art. 2 del D.M. 156/11, ricorrono ampi dubbi che il procedimento possa essere concluso entro il 22.07.15, data di scadenza del termine semestrale di proroga degli organi in scioglimento (se si considera che risulterebbe, ad oggi, non ancora pervenuta all'ente regionale la documentazione della Camera di Commercio e che la Regione avrebbe dalla data di ricezione di detta documentazione ulteriori 70 giorni per l'adozione del decreto di nomina dei consiglieri e di fissazione della data di insediamento del nuovo Consiglio camerale per l'elezione del presidente). ''Ne consegue l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'ente regionale e per tali motivi abbiamo chiesto al TAR la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Puglia sul procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Lecce - quinquennio 2015 - 2019 e dell'obbligo della Regione Puglia di concludere il procedimento con provvedimento espresso, nonché per la nomina del commissario ad acta. Riponiamo ora piena fiducia nella giustizia'' sono le parole espresse dal Presidente di FEDERAZIENDE Dott. Eleno Mazzotta.

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