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Sabato, 20 Aprile 2024
Economia

Fuori dal pantano fiscale: rottamazione delle cartelle o transazione fiscale?

Nella crisi post-pandemia, per molte Partite Iva l’unica soluzione per uscire dal sovraccarico di debiti con Agenzia delle Entrate e Inps potrebbe essere quella degli accordi di ristrutturazione. Il parere dell’avvocato Antonio Manco di Metodo Legale

LECCE - Come uscire dal sovraccarico di debiti con Agenzia delle Entrate e Inps? Di seguito, l'analisi dell’avvocato Antonio Manco di Metodo Legale (nella foto in pagina).

"A causa del mancato pagamento delle rate collegate alla cosiddetta “Pace Fiscale” del 2019 e della conseguente decadenza da ogni riduzione dei debiti tributari, numerosi contribuenti si sono ritrovati, per tutto il primo trimestre del 2022, in serie difficoltà nei rapporti con Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). Moltissimi, infatti, avevano aderito alla Rottamazione-ter e al Saldo e stralcio delle cartelle di pagamento, con l’obiettivo di ripagare, in maniera agevolata, i propri debiti col fisco. Nel frattempo, però, ci sono stati il Covid-19, le chiusure per lockdown, la crisi economica e, durante le ultime settimane, si è aggiunta l’impennata dei prezzi anche a causa della guerra in Ucraina. Il Governo – preso atto delle gravi difficoltà del Paese - aveva quindi sospeso i termini di pagamento, con l’obbligo, però, di regolarizzare tutti i versamenti entro la data del 9 dicembre 2021.

A quel punto, però, i nodi sono venuti al pettine: circa mezzo milione di italiani, principalmente fra imprenditori e partite iva, non è stato in grado di rimettersi in regola con le rate ed è decaduto da ogni beneficio.

L’inizio dell’anno ha pertanto rappresentato un vero e proprio incubo per moltissima gente, anche perché Agenzia delle Entrate Riscossione non si è fatta attendere, avendo provveduto a notificare, a partire da fine febbraio, centinaia di migliaia di intimazioni di pagamento.

Fortunatamente il Parlamento, riconoscendo la gravità della situazione, ha recentemente riaperto i termini per la regolarizzazione degli arretrati ai fini della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio. In particolare, con l’approvazione dell’articolo 10-quinquies del decreto 25/2022 sono state fissate nuove scadenze per il versamento delle rate inizialmente previste per gli anni 2020 e 2021, vale a dire: entro il 30 aprile 2022 dovranno essere pagare le rate originariamente in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio 2022 dovranno versarsi le rate in scadenza nel 2021; infine, entro il 30 novembre andranno pagate le rate di Rottamazione-ter previste nel 2022. Il detto provvedimento di rimessione in termini appare, com’è evidente, di grande importanza, riguardando una platea numerosissima di individui: nella sola Puglia si stimano in circa 40.000 i contribuenti interessati da tale misura. È bene però dire che, per la gran parte dei soggetti coinvolti, questo ulteriore rinvio dei pagamenti si rivelerà inutile. La resa dei conti con ADER è, in altre parole, solo rimandata.

Occorre infatti tener conto di come, negli ultimi due anni, imprese e cittadini abbiano peggiorato la propria condizione finanziaria: alle vecchie e nuove rate per rottamazioni e rateizzazioni tributarie vanno, infatti,quasi sempre ad aggiungersi nuovi debiti con banche ed enti pubblici, accumulati proprio a causa della pesantissima crisi che ha sconvolto interi settori economici.

La condizione odierna risulta quindi generalmente deteriorata rispetto al 2019, anno a cui risalgono le adesioni all’ultima Pace Fiscale. Ciò significa che procrastinare di mese in mese le scadenze già prestabilite oltre tre anni fa non ha oggi molto senso e serve solo a prolungare l’agonia della maggioranza degli operatori economici in crisi.

È quindi urgente ripensare in maniera nuova e radicale le misure da assumere per l’esdebitazione ed il risanamento dei soggetti in stato di sovraindebitamento. Sperare in interventi provenienti dall’alto, come condoni tombali o stralci delle cartelle, sarebbe probabilmente sbagliato: meno di un mese fa la Corte Costituzionale ha stigmatizzato nuovi interventi di questo tipo e il Governo sembra orientato a fare altrettanto.

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Servono dunque approcci specifici sui singoli casi. È necessario, cioè, che le imprese che hanno un consistente arretrato di debiti nei confronti di fisco e Inps sfruttino gli istituti negoziali e giudiziari posti a disposizione dall’ordinamento.

La legge, infatti, consente già oggi di ristrutturare i debiti fiscali e contributivi in base alle reali possibilità che ogni soggetto (impresa o consumatore) è effettivamente in grado di sostenere. Si possono cioè percorrere strade alternative di risanamento del debito, che siano calate sul caso concreto e quindi costruite a misura di azienda e, pertanto, potenzialmente più efficaci rispetto a strumenti generali e valevoli erga omnes.

In questo senso, la prima strada da considerare è quella della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (D.L. 118/21, convertito in legge 147/2021): si tratta di una procedura di tipo negoziale strutturata per agevolare il risanamento dei debiti aziendali senza dover passare dal Tribunale. È un istituto con un grande potenziale, pensato per risolvere rapidamente le crisi aziendali e risanare i debiti, attraverso l’ausilio di un esperto negoziatore. Forse però i tempi non sono ancora del tutto maturi per un suo utilizzo appropriato e su larga scala.

Ciò che, invece, può davvero fare la differenza in questo particolare periodo storico è la transazione fiscale. Con questo strumento il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei propri debiti tributari e contributivi. Si tratta, se così si può dire, di un condono ad personam, commisurato cioè sulle effettive capacità economiche e finanziarie dell’impresa. Tale procedura richiede la presenza di un giudice che omologhi l’accordo e, in alcuni casi, lo “imponga” anche contro il parere del Fisco o degli altri creditori.

La proposta di transazione fiscale può essere effettuata all’interno di una proposta di concordato preventivo con riserva, ex art. 161, co. 6, LF (nel caso di imprese fallibili) o di una proposta di accordo di ristrutturazione ex Legge 3/2012 (per le imprese non fallibili e per i consumatori).

Una volta presentata la domanda in Tribunale, i benefici per l’impresa sono importanti: innanzitutto i creditori non possono, sin da subito, procedere con iscrizione di ipoteche e pignoramenti né possono avviare azioni esecutive. Inoltre, una volta giunti all’accordo/transazione, può essere raggiunta – chiaramente a seconda dei casi – una ristrutturazione dei debiti aziendali che consenta la prosecuzione dell’attività d’impresa".

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