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Giovedì, 28 Marzo 2024
Famiglia

Procedura e informazioni per registrazione delle coppie di fatto

Diritti e doveri, effetti legali, documenti e certificati da presentare per costituire la convivenza

Il 5 giugno 2016 è stata varata, con legge n. 76 dello Stato, la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze. Basata su un semplice procedimento amministrativo che investe le competenze degli uffici demografici, la disciplina delle unioni e convivenze consente alle coppie, indipendentemente dal sesso dei loro componenti, di regolare gli effetti patrimoniali del rapporto.

Come si costituisce una convivenza di fatto: la dichiarazione

Per costituire una convivenza di fatto è necessaria un'apposita dichiarazione di convivenza di fatto, da redigere su modulo scaricabile dal sito del Comune di Lecce.

Il modulo, compilato in tutte le sue parti, completo dei dati anagrafici, nonché di fotocopia dei documenti di identità dei richiedenti e di un recapito telefonico, va quindi consegnato agli appositi sportelli al pubblico della Municipalità di residenza con una delle seguenti modalità:

  • direttamente
  • a mezzo raccomandata
  • per via telematica se ricorre una delle seguenti condizioni:
  • la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Convivenze di fatto: cosa significa

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, definisce "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Gli interessati a costituire una "convivenza di fatto" devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare. Nel caso in cui i componenti della coppia non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso lo sportello anagrafico della Municipalità competente per effettuare la variazione.

Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto viene attestata da certificazione anagrafica rilasciata dall'ufficiale dell'anagrafe. Ai componenti della coppia, proprio come ai coniugi nel matrimonio tradizionale, vengono riconosciuti: 

  • diritti e facoltà previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate (art.1 comma 39);
  • diritto di delegare il convivente quale rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  • diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  • inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
  • diritti nell'attività di impresa (art. 1 comma 46);
  • misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

I contratti di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

  • forma scritta;
  • atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale agli indirizzi della Municipalità nella quale sono residenti o nella quale si è eletta la nuova residenza o il nuovo domicilio.

Il contratto deve recare l'indirizzo cui effettuare le comunicazioni inerenti al contratto medesimo a ciascuna parte. Può inoltre contenere:

  • l'indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
  • Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
  • Il contratto di convivenza è nullo nei seguenti casi:
  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione, assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
  • se una delle parti è minorenne;
  • se una delle parti è interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

  • accordo delle parti: in questo caso è richiesto il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede - se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni - lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
  • recesso unilaterale: il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l'atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l'abitazione;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l'unione civile deve notificare al convivente di fatto l'estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
  • morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l'estratto dell'atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l'annotazione della risoluzione del contratto all'anagrafe del comune di residenza.

Come si estingue una convivenza di fatto

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

  • d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Napoli di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile;
  • su richiesta di entrambi i componenti (o di uno solo previa comunicazione all'altro), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di convivenza

Aggiornamento articolo 11 settembre 2023

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