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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Il consiglio comunale resta invariato: sospesa la decisione del Tar

Un decreto monocratico ha neutralizzato, in attesa della camera di consiglio sulla richiesta di sospensiva, il dispositivo del Tar. Il sindaco: "Attività amministrativa procede regolarmente"

LECCE – Con decreto monocratico il Consiglio di Stato ha sospeso il dispostivo del Tar Puglia: la composizione del consiglio comunale di Lecce resta invariata fino alla camera di consiglio dei giudici di Palazzo Spada che si esprimeranno sulla richiesta di sospensiva in tempi comunque ravvicinati (appena disponibile la data, la comunicheremo, ndr).

La richiesta di neutralizzare immediatamente l'efficacia del verdetto del Tar - in attesa delle motivazioni - era stata avanzata in ragione del pregiudizio che sarebbe stato arrecato tanto ai consiglieri "estromessi", privati del loro titolo di legittimazione, quanto all'interesse pubblico "alla continuità e al buon funzionamento del Consiglio comunale".

Il ricorso reca la firma degli avvocati Federico Massa e Massimo Luciani per conto di Silvano Vitale, Giovanni Castoro, Roberta De Donno, Maria Paola Leucci ed Ernesto Mola, cinque dei sei consiglieri comunali il cui mandato sarebbe già arrivato a termine a causa dell’attribuzione del premio di maggioranza da parte della commissione elettorale, giudicata illegittima dal Tar di Lecce che due giorni addietro ha accolto le ragioni degli esponenti del centrodestra, disponendo il reintegro in consiglio di sei candidati rimasti esclusi dopo la proclamazione degli eletti il 24 luglio: Federica De Benedetto, Attilio Monosi, Angelo Tondo, Giorgi Pala, Laura Calò e Paola Gigante.

Fair play da parte dell'ex consigliere Daniele Montinaro, che è anche uno degli avvocati che hanno patrocinato il ricorso del centrodestra: "É bene specificare che non si tratta di alcun accoglimento di sospensive o ricorsi vari ma solo di un decreto che prudentemente sospende l'esecutività della sentenza del Tar sino all'udienza che sarà fissata tra pochi giorni. Il decreto ha anche la funzione di evitare che ci si possa trovare innanzi ad una situazione paradossale che vedrebbe oggi l’insediamento dei nuovi consiglieri e, nell’ipotesi di un eventuale accoglimento dell’appello, tra pochi giorni un ulteriore cambio di guardia".

Il ricorso di Massa e Luciani richiama in premessa il nocciolo della questione: quali sono i voti validi in rapporto ai quali considerare la cifra elettorale (cioè i voti ottenuti) di una coalizione a sostegno di un candidato sindaco? Il riferimento è all’articolo 73 del Testo unico degli enti locali, nella seconda parte del decimo comma: “Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi […]”. Per la commissione elettorale di Lecce i voti validi sono i voti espressi per candidati sindaco al primo e secondo turno, per il Tar di Lecce (e dell’Abruzzo nella pronuncia di ieri sull’analogo caso di Avezzano) solo quelli espressi nel primo turno.

Le argomentazioni di Massa e Luciani si dividono in due blocchi: da una parte si vuole dimostrare la stessa legge elettorale porta alla prima interpretazione, anche in ragione dell'unicità del procedimento elettorale nel quale non si possono creare discriminazione tra i due turni (nel secondo un elettore puà cambiare idea, anche in virtù degli apparentamenti, e può anche recarsi alle urne senza averlo fatto al primo turno); dall'altra si  sottolinea che la coerenza con il sistema costituzionale italiano è garantita solo se nei voti validi si annoverano quelli espressi al ballottaggio:  tutte le riforme dei sistemi elettorali, argomentano gli avvocati, sono state fatte per assicurare la governabilità degli organi di governo territoriale – presidenti di Regione e sindaci - investiti dalla diretta legittimazione popolare. Proprio per questo si chiede, in subordine all’accoglimento del ricorso, di sollevare l’eccezione di costituzionalità del comma 10 dell’articolo 73 del Tuel limitatamente alla parole “nel medesimo turno”. 

Già nel primo grado di giudizio era stata avanzata la stessa richiesta, ma il collegio presieduto da Antonio Pasca non ne ha ravvisato gli estermi. Nel corso degli anni, ad ogni tornata per le elezioni comunali, si susseguono contenziosi amministrativi sul sistema elettorale e in particolare sull'attribuzione del premio di maggioranza: questo perché le commissioni elettorali, ciascuna delle quali è autonoma e sovrana, interpretano la norma (con riferimenti a varie sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato) che evidentemente non è stata formulata in maniera sufficientemente chiara. E con un intervento correttivo e chiarificatore del legislatore (o della Consulta) si metterebbe la parola fine a tutte le discussioni.

La giunta di Carlo Salvemini è nel pieno delle sue funzioni e l’attività amministrativa prosegue regolarmente. Il primo cittadino rassicura la cittadinanza dopo il dispositivo del Tar che lo ha privato del premio di maggioranza e quindi di un sostegno ampio in consiglio comunale.

“L’amministrazione comunale è regolarmente al lavoro, la sentenza del Tar ha avuto effetti solo sul Consiglio e le Commissioni che ora hanno bisogno di una verifica nella loro composizione prima di adottare nuovi atti. Voglio per questo mandare un messaggio di tranquillità alla cittadinanza: a Palazzo Carafa non c'è alcun caos, né risulta tutto fermo. Al contrario, proprio perché sono estremamente chiari gli adempimenti ai quali siamo chiamati, l'amministrazione è impegnata ad assicurare la legittimità del proprio operato”.

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