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Giovedì, 25 Aprile 2024
Politica

Dal Comune al privato ignorando gli inquilini Erp: parola al segretario generale

I consiglieri Foresio e Melica, rispettivamente del Pd e dell'Udc, hanno chiesto l'intervento del segretario generale di Palazzo Carafa. Al centro dei sospetti un'abitazione in via delle Giravolte aggiudicata senza tener conto delle priorità stabilite dalla normativa di edilizia residenziale pubblica

LECCE – Due consiglieri di minoranza chiedono l’intervento del segretario comunale per “ ripristinare la legalità amministrativa in ordine alla vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica” ubicati nel centro storico e inseriti nel piano delle alienazioni.

Per uno di essi – sette in totale - vi è già stata l’aggiudicazione a base d’asta con un rialzo di soli 200 euro rispetto all’importo di partenza, 72mila euro: si tratta di un’unità abitativa in via delle Giravolte. Il Partito Democratico leccese, in una recente conferenza stampa aveva già manifestato il sospetto che ci potessero essere delle irregolarità o comunque delle anomalie. Sulla stessa lunghezza d’onda il rappresentante dell’Udc in consiglio comunale, Luigi Melica.

Quegli immobili, è stato spiegato, facendo parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica non possono essere venduti a comuni privati se non con espressa autorizzazione della Regione Puglia e comunque tenendo presente la priorità per coloro che sono già titolari di un contratto di locazione di un alloggio popolare. Le verifiche condotte dai democratici hanno portato alla conclusione che nell’elenco di beni inclusi nel piano di alienazioni inviato a Bari non erano contenuti i cespiti del centro storico.

Il capogruppo del Pd, Paolo Foresio, e quello dell’Udc, Luigi Melica, oggi hanno scritto ufficialmente a Vincenzo Specchia, segretario generale di Palazzo Carafa, per avere una valutazione completa di tutti i profili di questa vicenda. Secondo gli esponenti della minoranza ci sarebbero, infatti, oltre all’illegittimità della procedura, altri due aspetti da considerare: il primo attiene al danno patrimoniale patito da chi avrebbe dovuto avere precedenza per l’acquisto dell’immobile in questione, il secondo relativo all’importo a base d’asta, che, non essendo stato stabilito da un terzo potrebbe aver rappresentato un vantaggio ingiusto a favore dell’acquirente.

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