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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Caso “condono Tarsu” al Comune. Per il tributarista Villani è illegittimo

A Palazzo Carafa, tiene banco la delibera su cui si è abbattuta una sentenza della Corte costituzionale: il segretario generale difende l'atto amministrativo, ma per l'avvocato, serve il ritiro del regolamento in autotutela

LECCE – Il caso del “condono Tarsu”, approvato dal consiglio comunale di Lecce, nella seduta del 1° agosto, ma su cui pende l’illegittimità di una sentenza della Corte costituzionale, diventa l’argomento politico del momento a Palazzo Carafa. Il consigliere di opposizione, Antonio Rotundo, ha richiesto al presidente dell’assise, Alfredo Pagliaro, di valutare l’introduzione di un ordine del giorno ad hoc, nella prossima seduta utile, alla luce della sentenza depositata il 20 luglio 2012.

La richiesta è motivata ed arricchita dai pareti acquisiti dalla Commissione di controllo, richiesti sia all’avvocato Maurizio Villani, esperto tributarista che al segretario generale, Vincenzo Specchia. Secondo il tributarista, “alla luce della recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sez. Tributaria Civile – del 30 maggio 2012, depositata in cancelleria il 20 luglio 2012, il potere dei Comuni di stabilire condoni sui tributi propri non è esercitabile senza ben precisi limiti temporali, nel senso che i condoni possono essere fatti solo per i periodi di imposta precedenti al 2002 e non per gli anni successivi”.

“Di conseguenza, alla luce della suddetta sentenza della Corte di Cassazione – precisa -, il condono Tarsu del Comune di Lecce è da ritenere illegittimo perché riferito agli anni dal 2006 al 2011”.

Il segretario generale del Comune di Lecce, Vincenzo Specchia, ritiene, invece, legittimo il condono, richiamando la nota 2195 del 2004 del Dipartimento delle politiche fiscali secondo la quale i Comuni “hanno la facoltà di definire i propri rapporti tributari e di disciplinare autonomamente termini, proroghe, forme e modalità di attuazione della sanatoria rientrando pienamente nel potere riconosciuto agli enti territoriali dal citato art. 13 della L. n. 289 del 2002”.

Secondo il parere del Segretario, ci sarebbe un contrasto tra la nota del 2004 e la sentenza della Corte di Cassazione, per cui si sollecita l’intervento del legislatore che adegui la normativa alla sentenza della Suprema Corte o, in alternativa, un’ulteriore circolare interpretativa del Dipartimento politiche fiscali che recepisca quanto affermato nella sentenza. In ogni caso, il Segretario Generale precisa che “Nelle more gli enti territoriali devono valutare l’opportunità di adottare i regolamenti che possano essere, de jure condendo, inficiati”, pur ribadendo la legittimità della delibera consiliare n. 56 del 1° agosto 2012.

Alla stessa nota ha replicato ancora Villani, precisando che il Dipartimento delle politiche fiscali non autorizzasse assolutamente i Comuni a fare i condoni per i periodi di imposta successivi al 2002 ma “indicava semplicemente la facoltà di disciplinare i termini di presentazione dei condoni, sempre limitatamente ai periodi di imposta precedenti il 2002 e mai ai periodi d’imposta successivi”. Non esisterebbe, dunque, alcun contrasto tra la circolare ministeriale e la sentenza della Corte di Cassazione, e “qualora fosse evidenziato questo contrasto non c’è dubbio che si deve seguire sempre l’interpretazione data dalla Corte di Cassazione, quale massimo organo di legittimità giurisdizionale”.

In virtù di queste e di altre considerazioni, Villani ribadisce l’illegittimità del regolamento per la definizione agevolata della Tarsu, approvato dal consiglio comunale di Lecce, perché riguarda i periodi d’imposta dal 2006 al 2011 e, di conseguenza, lo stesso deve essere ritirato in autotutela. In caso contrario, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni: “molti contribuenti difficilmente utilizzeranno il condono in mancanza di certezze, con il rischio di doversi trovare nella stessa situazione del contribuente di Roma che, pur avendo fatto il condono per l’imposta di pubblicità relativa all’anno 2003, in Cassazione ha perso la causa ed ha dovuto pagare tutta l’imposta con le relative sanzioni”.

Inoltre, “i giudici tributari non possono sospendere i giudizi in corso e devono scrupolosamente rispettare l’interpretazione di diritto data dalla Corte di Cassazione; di conseguenza, viene meno la definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall’art. 7 del regolamento comunale”; ancora “il Comune di Lecce rischia, in ogni caso, di non incamerare la somma prevista di due milioni di euro con il condono Tarsu”; infine, “il Comune di Lecce – precisa Villani - può essere oggetto di giudizio dinanzi alla Corte dei Conti per danno erariale, per non aver incassato le sanzioni amministrative della Tarsu per gli anni dal 2006 al 2011 utilizzando un regolamento totalmente illegittimo ed in contrasto con i principi più volte ribaditi dalla Corte di Cassazione”.

 

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