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Scioglimento del consiglio, opposizione presenta diffida: “Atto di revoca illegittimo”

Dopo il commissariamento, il prefetto lo ha revocato. All’origine, presunte imprecisioni legate alla delega ottenuta da quattro consiglieri da parte degli altri otto

LIZZANELLO – Nuovo capitolo nella vicenda legata allo scioglimento del consiglio comunale di Lizzanello. Alla sfiducia protocollata dai consiglieri di opposizione e da parte della maggioranza nei confronti del primo cittadino, Fulvio Pedone, era seguito l’insediamento del commissario prefettizio poche ore dopo.  Ma dopo appena due giorni, il prefetto di Lecce ha revocato lo scioglimento del consiglio comunale rilevando la non contestualità delle dimissioni, in virtù di alcune imprecisioni legate alla delega concessa da otto consiglieri ai quattro che si sono presentati fisicamente dal notaio. Una sorta di vizio che è stato poi sanato, alcune ore dopo nello stesso giorno di presentazione delle firme, tramite l’integrazione della notifica delle dimissioni di maggioranza.

Nelle ultime ore, però, i consiglieri dimissionari hanno presentato un atto di diffida, assistiti dall’avvocato Pietro Quinto, rilevando l’illegittimità dell’atto di revoca. Tutto è cominciato mercoledì scorso quando quattro esponenti - due di minoranza e due di maggioranza, hanno rassegnato le dimissioni anche a nome degli altri otto. Questi ultimi hanno infatti sottoscritto l’atto notarile, delegando i colleghi. Ma da via XXV Luglio è arrivata la disposizione per la revoca del provvedimento e Pedone ha indossato nuovamente la fascia tricolore nel municipio lizzanellese.

Il legale Quinto, sulla base dell’insegnamento del Consiglio di Stato, sostiene però che l’atto di delega ai quattro consiglieri che si erano presentati personalmente, poteva essere esibito anche in un momento successivo, come di fatto è avvenuto. Si è così verificata l’ipotesi del venir meno della maggioranza dei consiglieri comunali. Quinto ha contestato la convocazione del consiglio comunale per la surroga dei quattro esponenti di opposizione, rilevando che le dimissioni finalizzate a perseguire lo scioglimento del consiglio comunale, se non si realizza tale finalità, non hanno efficacia, trattandosi di un atto nel quale è essenziale la volontà dei dimissionari. “È dunque inammissibile la procedura di surroga”, sostiene.

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